Sentenza n. 3408/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 2853/2024 depositata in data 5 giugno 2024 del Tribunale di Milano-sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per le annualità indicate nel titolo e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l’esistenza o l’entità del credito e senza fornire indicazioni sull’andamento della procedura esecutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato l’assenza di pagamenti; il Ministero non ha contestato il credito né ha fornito prova dell’adempimento. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte della ricorrente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell’Amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza al giudicato e consente al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del titolo e nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione debitrice; decorso tale termine senza pagamento, l’inerzia ministeriale integra inottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato non venga eseguito dall’amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti pubblici.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell’amministrazione dell’esistenza e dell’entità del credito, unitamente all’assenza di prova dell’adempimento, consente di accertare l’inottemperanza al giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.
Come è indicizzato
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