Cassazione Penale, Ordinanza n. 21728/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di rapina aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero fondato l'affermazione di responsabilità su dati probatori relativi a reati analoghi commessi un anno prima e oggetto di altro procedimento. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non consentita in questa sede perché diretta, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e del risultato raggiunto dai giudici di merito, già concordi nell'individuare il ricorrente quale autore della rapina. Con il secondo motivo ha lamentato il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha reputato il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sul diniego richiamando la gravità del fatto, l'intensità del dolo e la spiccata attitudine criminale, oltre ai precedenti penali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che il primo motivo mirava a contestare il merito della valutazione indiziaria e non denunciava un vizio sindacabile nei limiti del giudizio di legittimità; ha inoltre evidenziato la mancanza di specificità della doglianza, priva di un confronto effettivo con le argomentazioni dei giudici di merito. Dall'altro lato, ha ritenuto correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
comma primo e comma terzo, n. 1
Richiamato quale norma incriminatrice del delitto di rapina aggravata per cui l'imputato era stato condannato.
art. 62-bis c.p.
Per il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente una motivazione congrua ancorata agli elementi ritenuti decisivi, quali gravità del fatto, intensità del dolo, attitudine criminale e precedenti penali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione dei giudici di merito una diversa lettura del compendio probatorio, soprattutto quando la censura mira soltanto a contestare il risultato della valutazione indiziaria.
- In tema di prova indiziaria, il giudice può fondare l'affermazione di responsabilità sulla concatenazione logica di più indizi, purché il loro complesso sia univoco e concordante; in cassazione è censurabile soltanto il ragionamento logico-giuridico e l'uso delle massime di esperienza, non la nuova ricostruzione del fatto.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione delle sentenze di merito; una censura generica o meramente reiterativa di questioni già trattate in appello è inammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice indichi, anche sinteticamente ma in modo congruo, gli elementi ritenuti ostativi, compresi la gravità del fatto, la personalità dell'imputato e i precedenti penali.
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