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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11169/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Esclusione della candidatura alle elezioni indette ai sensi dell'art. 33, comma 3, L. n. 247/2012 perché la Commissione elettorale, sulla base della documentazione dell'ufficio di segreteria, aveva ritenuto che l'avv. Sticco avesse già svolto tre mandati consecutivi. Il ricorrente contestava il calcolo sostenendo che uno dei mandati durò solo 19 mesi (iniziato il 10/05/2017) e quindi doveva essere escluso dal conteggio; inoltre deduceva vizi con riferimento alla mancata pronuncia su deduzioni sviluppate in sede di discussione orale.

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità e per omessa indicazione puntuale dei fatti e delle deduzioni originarie oggetto di presunta omissione di pronuncia. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: le elezioni indette ai sensi dell'art. 33, comma 3, L. n. 247/2012 sono elezioni nuove e la verifica di eleggibilità va effettuata ex novo; la regola del divieto di più di due mandati consecutivi prevista dall'art. 3, comma 3, L. n. 113/2017 si applica anche ai mandati in parte espletati anteriormente all'entrata in vigore della norma, salvo i casi esclusi dall'art. 3, comma 4 (mandati di durata inferiore al biennio). Conseguentemente l'esclusione dalla candidatura è stata ritenuta corretta. Non sono state liquidate spese di giudizio in favore degli intimati per assenza di resistenza; il ricorrente è comunque tenuto, se dovuto, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla L. n. 228/2012).

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti dell'istruzione della causa e alla necessità di specificità nelle deduzioni; usato per censurare la carenza di puntualità delle deduzioni del ricorrente.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato in correlazione con l'art. 112 c.p.c. rispetto alla nullità della domanda non proposta e ai limiti dell'assunzione di nuovi motivi in sede di discussione.

  • art. 2697 c.c.

    Riferito all'onere della prova: il ricorrente doveva indicare il 'dato' probatorio testuale o extratestuale da cui risultasse la diversa durata del mandato contestato.

  • art. 33, comma 3, L. n. 247/2012

    Disposizione che disciplina l'indizione delle elezioni in sostituzione da parte del commissario straordinario; le elezioni così indette sono considerate nuove consultazioni, con valutazione autonoma delle candidature.

  • art. 28, comma 7, L. n. 247/2012

    Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione autentica; la Corte però ha ritenuto che la situazione non sottrae i candidati alle regole di eleggibilità previste da altre norme.

  • art. 3, comma 3, L. n. 113/2017

    Stabilisce che i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi; la Corte ha interpretato la norma nel senso che si applica anche ai mandati in parte espletati prima dell'entrata in vigore, salvo le deroghe previste dal comma 4.

  • art. 3, comma 4, L. n. 113/2017

    Prevede l'esclusione dal conteggio dei mandati di durata inferiore al biennio; la Corte ha confermato che tali mandati non sono computati ai fini del divieto dei più di due mandati consecutivi.

  • art. 17, comma 3, L. n. 113/2017

    Richiamato per affermare l'applicazione della nuova disciplina sin dalla sua entrata in vigore (21/07/2017), con conseguente esclusione dall'eleggibilità di chi avesse già espletato due mandati consecutivi, salvo i casi esclusi dalla norma.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)

    Norma che consente alla Corte di chiedere, se dovuto, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Le elezioni indette in sostituzione dal commissario (art. 33, comma 3, L. 247/2012) sono da considerarsi nuove consultazioni: l'eleggibilità va verificata ex novo dalla Commissione elettorale nominata per quella tornata.
  • Il divieto di più di due mandati consecutivi (art. 3, comma 3, L. 113/2017) si applica anche ai mandati in parte espletati prima dell'entrata in vigore della norma, salvo che tali mandati abbiano durata inferiore al biennio e rientrino nell'esclusione prevista dall'art. 3, comma 4.
  • In sede di gravame e di ricorso per cassazione chi contesta omissioni di pronuncia o vizi in procedendo deve indicare in modo preciso e integrale i motivi originari e gli elementi di fatto/processuali su cui si basa: deduzioni vaghe o nuove non specificate sono inammissibili.
  • Le deduzioni emerse solo in sede di discussione orale o con memoria successiva non possono essere considerate automaticamente come parte del motivo di impugnazione: occorre che siano state oggetto del ricorso introduttivo o che risultino chiaramente recepite nel provvedimento impugnato.
  • L'assenza di resistenza degli intimati può incidere sulle statuizioni in ordine alle spese di lite, ma non impedisce alla Corte di valutare la fondatezza dei motivi e di disporre eventuali adempimenti procedurali (es. contributo unificato).

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