Sentenza n. 12008/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc. I), e dei relativi allegati A e B (doc.ti II e III), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n.195 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del provvedimento prot. n.414780/2024 del 14 novembre 2024 (doc. IV), e dei relativi allegati A e B (doc.ti V eVI), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n.195 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; nonché - del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 194, (ALL. A) in luogo di essere ricompreso nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti; - della scheda personale di valutazione dei titoli del Ricorrente, ove i punteggi attribuiti dalla prima Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico; - di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti; - dell’atto di caducazione dell’11 gennaio 2024 (doc. 22), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del Dott. Enrico Di Pol” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI POL ENRICO il 19\3\2025: per l’annullamento con il presente ricorso per motivi aggiunti - del provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025 (doc. VII), e dei relativi allegati A e B (doc.ti VIII e IX), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 197 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso nel giudizio R.G. n. 13325/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rettifiche della graduatoria finale della procedura concorsuale per 175 dirigenti, nonché gli atti presupposti e consequenziali, con collocazione del ricorrente in posizione non utile e conseguente cessazione del rapporto dirigenziale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva già impugnato la graduatoria originaria approvata l'11 gennaio 2024, contestando il criterio adottato dalla nuova Commissione per la rivalutazione dei titoli, consistente nell'applicazione orizzontale di un unico moltiplicatore pari a 8,50 ai punteggi definiti dalla precedente Commissione. Quel ricorso era stato respinto dal TAR con sentenza n. 20469 del 18 novembre 2024 ed era stato appellato. Nelle more dell'appello, il ricorrente ha impugnato le successive rettifiche della graduatoria del 7 ottobre 2024 e del 14 novembre 2024, riproponendo la medesima censura, e poi, con motivi aggiunti, la rettifica del 22 gennaio 2025, deducendone l'illegittimità derivata. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità per violazione del ne bis in idem e per frazionamento delle tutele. Il ricorrente ha sostenuto di avere agito per preservare l'interesse all'annullamento della graduatoria, in attesa della definizione dell'appello.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per carenza di interesse, non per violazione del ne bis in idem. Ha chiarito che la lesione dell'interesse del ricorrente deriva direttamente dalla graduatoria originaria e non dalle successive rettifiche, che costituiscono meri adempimenti conseguenti alla correzione di errori materiali o all'esecuzione di pronunce giudiziali e non un rinnovato esercizio del potere discrezionale. Pertanto, in presenza di una lesione originaria reiterata, non sussiste un autonomo onere di impugnare le rettifiche successive. In ogni caso, l'impugnazione delle rettifiche non avrebbe potuto procurare alcuna utilità concreta: se l'appello contro la sentenza n. 20469/2024 fosse stato accolto, l'annullamento della graduatoria originaria avrebbe travolto automaticamente le rettifiche, quali atti consequenziali a contenuto dovuto; se l'appello fosse stato respinto, si sarebbe consolidata la legittimità della graduatoria e sarebbe stata preclusa una nuova contestazione dello stesso vizio attraverso l'invalidità derivata. Le spese sono state integralmente compensate, considerato il carattere processuale della pronuncia e la funzione cautelativa dell'iniziativa del ricorrente.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
sussistenza di una causa di inammissibilità
Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile causa di inammissibilità prima della decisione.
art. 15 CCNL Comparto Funzioni Centrali
ricostituzione del rapporto di lavoro
Richiamato nell'atto amministrativo di cessazione del rapporto dirigenziale e ricostituzione del rapporto con inquadramento da funzionario; non costituisce la ratio decidendi della sentenza.
D.P.R. n. 752/1976
Richiamato per la riserva di tre posti destinati alla Direzione Provinciale di Bolzano; non costituisce la ratio decidendi della sentenza.
Massime di principio
- Quando la lesione dell'interesse del ricorrente deriva direttamente dall'atto originario, le successive rettifiche meramente esecutive o correttive, prive di un rinnovato esercizio del potere discrezionale, non determinano una nuova lesione autonoma e non impongono un autonomo onere di impugnazione.
- L'impugnazione di un atto meramente consequenziale è inammissibile per carenza di interesse quando non può procurare alcuna utilità concreta: l'eventuale annullamento dell'atto presupposto lo travolgerebbe automaticamente, mentre il rigetto dell'impugnazione dell'atto presupposto consoliderebbe la situazione giuridica e impedirebbe di riproporre lo stesso vizio mediante invalidità derivata.
- La mera rettifica di una graduatoria, adottata per correggere errori materiali o per dare esecuzione a pronunce giudiziali, non costituisce di per sé rinnovato esercizio del potere amministrativo discrezionale.
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