Sentenza n. 1591/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS- notificato il 17 novembre 2022 di revoca delle autorizzazioni n. 11418 e n. 11415 e decadenza delle concessioni di posteggi a -OMISSIS-, emesso dal Comune di Milano, Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – S.U.A.P.; - di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente presupposto o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di revoca delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche e di decadenza dalle concessioni di posteggio, motivato dall’assenza dell’attestazione annuale e della carta di esercizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento notificato il 17 novembre 2022, deducendo, in primo luogo, difetto di motivazione, violazione degli artt. 27, commi 4 e 7, e della disciplina regionale lombarda sull’accesso al commercio su aree pubbliche, nonché insussistenza della violazione e travisamento dei fatti, sostenendo di possedere tutti i requisiti necessari per proseguire l’attività. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, abnormità e ingiustizia manifesta, affermando che la mancata esibizione dell’attestazione annuale avrebbe comportato al più una sanzione pecuniaria, mentre anche la recidiva per gravi violazioni avrebbe determinato soltanto la sospensione dell’attività per venti giorni. Il Comune ha sostenuto la legittimità della revoca, evidenziando l’obbligo annuale dei titolari di concessioni di suolo pubblico a uso commerciale di ottenere l’attestazione relativa all’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa regionale. Dagli atti risultava che gli uffici comunali avevano già comunicato alla società, il 28 marzo 2022, l’inadempimento consistente nella mancata presentazione della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2020, circostanza ostativa al rilascio dell’attestazione annuale. Successivamente, con comunicazione di avvio del procedimento del 7 luglio 2022, notificata il 1° agosto 2022, era stato contestato l’esercizio del commercio su area pubblica in assenza della carta di esercizio e dell’attestazione annuale per il 2022.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha interpretato l’art. 21, comma 4, della legge regionale Lombardia n. 6/2010 nel senso che il commercio su aree pubbliche non può essere iniziato o proseguito senza l’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalla legge; in caso di mancato adempimento o di successiva perdita anche di uno solo di tali obblighi, trovano applicazione le sanzioni dell’art. 27, comma 4. Ai sensi di quest’ultima disposizione, il Comune revoca l’autorizzazione quando vengano meno i requisiti previsti dall’art. 20 o gli elementi indicati dall’art. 21, comma 4. La mancata presentazione del Modello Unico 2020, più volte segnalata e richiesta dagli uffici, integrava quindi il venir meno di un requisito per l’esercizio dell’attività e legittimava la revoca. Il provvedimento è stato qualificato come atto vincolato, con conseguente infondatezza delle censure di difetto di motivazione, travisamento, irragionevolezza e sproporzione. Le spese sono state compensate in ragione della durata del giudizio.
Norme richiamate
art. 21, comma 4, l.r. Lombardia n. 6/2010
Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4.
Il mancato assolvimento o il venir meno anche di uno solo degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali o assistenziali impedisce il legittimo esercizio del commercio su aree pubbliche e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 27, comma 4.
art. 27, comma 4, l.r. Lombardia n. 6/2010
Il comune revoca l'autorizzazione:….. d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4.
La perdita degli elementi richiesti dall’art. 21, comma 4, tra cui l’assolvimento degli obblighi fiscali, impone al Comune la revoca dell’autorizzazione; il provvedimento ha natura vincolata.
Massime di principio
- Nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali o assistenziali richiesti dalla normativa regionale costituisce presupposto per l’applicazione della revoca prevista dalla disciplina regionale.
- Quando la normativa regionale collega in modo automatico la perdita dei requisiti o degli obblighi necessari per l’esercizio del commercio su aree pubbliche alla revoca dell’autorizzazione, il Comune esercita un potere vincolato e non dispone di una scelta discrezionale tra revoca e sanzioni meno afflittive.
- La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, se previamente accertata e contestata dall’amministrazione, integra il venir meno di un obbligo fiscale rilevante ai fini del mantenimento dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio.
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