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Sentenza

Sentenza n. 3095/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento n. prot. -OMISSIS- del 1.9.2025, notificato il 22.1.2026, con il quale la Questura di Roma ha disposto a carico del ricorrente il ritiro del documento (carta di identità) valido all'espatrio n.-OMISSIS-, ai sensi degli artt. 3 e 12 L. n. 1185/1967

Giustizia amministrativa202600916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Roma di ritiro della carta d’identità valida per l’espatrio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Roma, ai sensi degli artt. 3 e 12 della legge n. 1185/1967, aveva disposto il ritiro della sua carta d’identità valida per l’espatrio, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone ulteriori motivi specifici di illegittimità, anche perché il giudizio è stato definito in forma semplificata a seguito dell’annullamento dell’atto in autotutela.

La decisione

Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di avere disposto la restituzione della carta d’identità al ricorrente, non sussistendo motivi ostativi. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità cronologica della vicenda, con esclusione dell’obbligo dell’amministrazione di restituire al ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 12 l. 1185/1967

    Le disposizioni sono indicate nel provvedimento impugnato quale base normativa del ritiro della carta d’identità valida per l’espatrio; la sentenza non ne esamina il contenuto in ragione della cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È posto a fondamento dell’obbligo di restituzione del contributo unificato in favore del ricorrente, nonostante la compensazione delle altre spese di giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e provvede a rimuoverne gli effetti, facendo venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando l’amministrazione, oltre ad annullare l’atto impugnato, restituisce il documento ritirato e non risultano motivi ostativi alla restituzione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate in ragione delle peculiarità della vicenda, ferma restando la restituzione del contributo unificato quando prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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