Risoluzione n. 102 del 25/08/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione dispone la soppressione di tre codici tributo usati per compensare i crediti d'imposta connessi alle agevolazioni sul gasolio per autotrazione nel settore del trasporto merci. L’efficacia decorre dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, in considerazione delle modifiche normative intervenute e dei periodi agevolati ormai esauriti.
Soppressione dei codici tributo 6730, 6731 e 6736 per i crediti d'imposta sul gasolio nel trasporto merci
Soppressione dei codici tributo per i crediti d’imposta sul gasolio nel trasporto merci
La risoluzione interviene sui codici tributo istituiti per consentire la fruizione, tramite compensazione, di agevolazioni fiscali riconosciute agli esercenti attività di trasporto merci sul gasolio per autotrazione. In ragione dei periodi ammessi ai benefici e delle modifiche normative sopravvenute, viene disposta la soppressione di alcuni codici non più utilizzabili.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama tre interventi normativi che hanno previsto agevolazioni fiscali per il settore:
- legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8;
- decreto legge 26 settembre 2000, n. 265, articoli 1 e 2;
- legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 25.
Tali disposizioni hanno riconosciuto benefici a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, fruibili anche mediante credito d’imposta.
Codici tributo soppressi
Per consentire in passato la compensazione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 17 del decreto legge 9 luglio 1997, n. 241, erano stati istituiti appositi codici tributo. La risoluzione ne dispone la soppressione, e precisamente:
- 6730: "Credito d’imposta trasporto merci" riferito all’art. 8 della legge n. 448/1998;
- 6731: "Credito d’imposta derivante dalle variazioni dell’incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione", riferito all’art. 1 del decreto legge n. 265/2000;
- 6736: "Credito d’imposta a favore degli esercenti attività di autotrasporto sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori", riferito all’art. 25, comma 10, lettera e), della legge n. 388/2000.
Decorrenza dell’efficacia
La soppressione dei codici tributo non ha effetto immediato. La risoluzione precisa che l’efficacia operativa decorre dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
Finalità pratica del provvedimento
Il provvedimento ha funzione essenzialmente organizzativa e amministrativa: aggiorna la gestione dei codici tributo eliminando quelli collegati a benefici ormai non più fruibili nei termini previsti o superati da successive modifiche normative. In questo modo viene allineata la classificazione tributaria alle agevolazioni effettivamente vigenti.
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