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Risoluzione

Risoluzione n. 104 del 6/09/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce tre nuovi codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per l’adeguamento agli studi di settore ai fini Irpef, Ires e Irap, precisando sezioni di utilizzo, modalità di compilazione e decorrenza operativa.

Istituzione dei codici tributo per l'adeguamento agli studi di settore (Irpef, Ires, Irap)

Istituzione dei codici tributo per l’adeguamento agli studi di settore

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2006 n. 104 interviene per disciplinare i versamenti connessi all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, richiamando l’articolo 37, comma 3, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223. Il provvedimento individua i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per Irpef, Ires e Irap e fornisce le istruzioni operative per la loro compilazione.

Presupposto normativo

Il documento richiama la previsione secondo cui, per il primo periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 223 del 2006, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, di cui all’articolo 2 del DPR 31 maggio 1999, n. 195, può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione, alle condizioni e con le modalità già previste dalla disciplina richiamata.

Codici tributo istituiti

Per consentire i versamenti dovuti a tale titolo, con le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 4727: "Irpef Adeguamento studi di settore";
  • 2119: "Ires Adeguamento studi di settore";
  • 3811: "Irap Adeguamento studi di settore".

Modalità di compilazione del modello F24

La risoluzione specifica le modalità di indicazione dei codici nel modello di versamento F24:

  • i codici 4727 e 2119, relativi rispettivamente a Irpef e Ires, devono essere indicati nella sezione "Erario";
  • tali codici vanno riportati esclusivamente nella colonna "importi a debito";
  • il codice 3811, relativo all’Irap, deve essere indicato nella sezione "Regioni", contestualmente al codice regione reperibile nella tabella "Tabella T0 - Codici delle Regioni e delle Province autonome" disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • anche il codice Irap deve essere riportato esclusivamente nella colonna "importi a debito".

Periodo di riferimento

In tutti i casi, nel campo "periodo di riferimento" deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA".

Decorrenza operativa

La risoluzione precisa infine che i codici tributo istituiti saranno operativamente efficaci a decorrere dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione stessa.

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