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Risoluzione

Risoluzione n. 103 del 6/09/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il credito IVA annuale chiesto a rimborso può essere ceduto anche solo in parte, ma separando la quota rimborsata dal concessionario da quella rimborsata dall’ufficio dell’Agenzia. La quota di competenza dell’ufficio può essere ceduta unitariamente a un solo cessionario e la cessione deve essere formalmente notificata all’ufficio competente con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Cessione parziale del credito IVA chiesto a rimborso

Cessione parziale del credito IVA chiesto a rimborso

La risoluzione affronta la possibilità di cedere parzialmente il credito IVA richiesto a rimborso nella dichiarazione annuale ai sensi dell’articolo 38-bis del dPR 26 ottobre 1972, n. 633. Il chiarimento riguarda in particolare i crediti di importo complessivo superiore al limite di 516.456,90 euro, per i quali intervengono soggetti diversi nella fase di erogazione del rimborso.

Quadro normativo e procedimento di rimborso

Il documento ricorda che il rimborso del credito IVA annuale avviene con due canali distinti:

  • il concessionario della riscossione territorialmente competente rimborsa la quota entro il limite massimo di 516.456,90 euro per ciascun anno solare, limite che comprende anche gli importi compensati o da compensare nel modello F24 nell’anno di presentazione della richiesta;
  • l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, competente per domicilio fiscale del contribuente, rimborsa l’eventuale eccedenza rispetto a tale limite.

La domanda di rimborso si presenta con il modello VR al concessionario della riscossione, dal 1 febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione del credito e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche unificata.

Indicazioni operative sul modello VR e sui controlli

Le istruzioni al modello VR prevedono che:

  • nel rigo VR4, campo 1, venga indicata l’eccedenza complessiva del credito chiesta a rimborso;
  • nel rigo VR4, campo 2, sia esposta separatamente la parte di credito per la quale il contribuente si avvale del rimborso tramite il concessionario della riscossione.

Il concessionario, ricevuta la domanda, attribuisce un numero progressivo cronologico, trasmette i dati all’Anagrafe tributaria e, entro cinque giorni, invia all’ufficio competente copia della richiesta, insieme all’atto di fideiussione e alla documentazione del contribuente. Se entro quaranta giorni l’ufficio non comunica la sospensione, il concessionario procede entro i venti giorni successivi al rimborso della quota di propria competenza.

Per la parte eccedente il limite annuo e nei casi di cessazione dell’attività o di procedure concorsuali, l’ufficio locale svolge controlli formali e sostanziali sui dati e sulla documentazione ricevuti. In assenza di cause ostative, dispone il pagamento al concessionario, che eroga il rimborso entro i venti giorni successivi.

Cessione del credito: ammissibilità e limiti

Secondo la risoluzione, quando il credito IVA è complessivamente superiore a 516.456,90 euro, e quindi rimborsato da due soggetti diversi, è possibile cedere separatamente a terzi l’eccedenza che deve essere rimborsata dall’ufficio dopo il pagamento della quota di competenza del concessionario.

La cessione, anche parziale, non deve però alterare l’originario rapporto obbligatorio di diritto pubblico tra Amministrazione finanziaria e cedente. In particolare:

  • la quota di credito IVA rimborsabile dall’ufficio non può essere ulteriormente frazionata tra più cessionari;
  • è ammessa soltanto una cessione unitaria di tale quota.

Richiamo all’articolo 5, comma 4-ter, del d.l. n. 70/1988

Il documento richiama anche l’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, secondo cui, ai fini dell’articolo 38-bis del dPR n. 633 del 1972, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale l’ufficio IVA può ripetere le somme rimborsate anche dal cessionario, salvo prestazione della garanzia prevista dal secondo comma dell’articolo 38-bis fino a quando l’accertamento non sia divenuto definitivo. Restano ferme le disposizioni sul controllo delle dichiarazioni, sulle rettifiche e sulle sanzioni nei confronti del cedente.

Obblighi formali della cessione

La risoluzione precisa infine che il cedente deve notificare formalmente all’ufficio locale competente l’avvenuta cessione, anche parziale, del credito, ai sensi dell’articolo 69 della legge di contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).

La cessione deve risultare:

  • da atto pubblico oppure da scrittura privata autenticata da notaio;
  • con esatta individuazione delle parti;
  • con indicazione specifica dell’importo di credito ceduto.

Conclusione operativa

In sintesi, la risoluzione ammette la cessione parziale del credito IVA chiesto a rimborso, ma solo nei limiti della quota eccedente il rimborso del concessionario e con cessione unitaria della quota spettante all’ufficio. Restano imprescindibili la notifica formale all’amministrazione competente e il rispetto delle regole civilistiche e pubblicistiche sulla cessione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione.

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