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Sentenza

Sentenza n. 381/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'esecuzione: - della sentenza del Tribunale Amministrativo della Sardegna n. 241/2024, adottata nell'ambito del contenzioso R.G. n. 22/2019 e confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10382 del 24.12.2024, solo parzialmente eseguita dall'amministrazione.

Giustizia amministrativa202501154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, secondo i ricorrenti, della sentenza del TAR Sardegna n. 241/2024, confermata dal Consiglio di Stato, con riferimento al pagamento di un'indennità prevista dall'art. 8 d.P.R. n. 163/2002

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza sostenendo che la sentenza del TAR Sardegna n. 241/2024 avesse condannato il Ministero della Difesa a corrispondere anche l'indennità prevista dall'art. 8 d.P.R. n. 163/2002, relativa al trattamento economico di trasferimento, e che tale obbligo non fosse stato eseguito. Il Ministero si è opposto, sostenendo l'integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Dall'esame della sentenza da eseguire ha rilevato che essa non aveva riconosciuto l'indennità prevista dall'art. 8 d.P.R. n. 163/2002, concernente, tra l'altro, il trasporto dei mobili e delle masserizie, il rimborso del canone di alloggio e l'indennità una tantum per il personale con o senza famiglia a carico. La sentenza n. 241/2024 aveva invece condannato il Ministero al pagamento della diversa indennità mensile di trasferimento prevista dall'art. 1 l. n. 86/2001. Poiché non era contestato che il Ministero avesse già corrisposto integralmente tale indennità, il giudicato risultava completamente eseguito e non sussisteva alcun ulteriore obbligo da ottemperare. Le spese sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. n. 163/2002

    1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali. 2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. 3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione all'elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi. 4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3. 5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di euro 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito. 6. Il personale militare trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità e ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero. 7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    La disposizione disciplina specifiche provvidenze connesse al trasferimento d'autorità, tra cui trasporto dei mobili, rimborso del canone di alloggio e indennità una tantum; tali provvidenze sono distinte dall'indennità mensile di trasferimento prevista dall'art. 1 l. n. 86/2001.

  • art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86

    1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

    La sentenza del TAR Sardegna n. 241/2024 aveva disposto il pagamento di questa indennità mensile, e il Ministero ne aveva già corrisposto integralmente gli importi; tale adempimento ha determinato l'integrale esecuzione del giudicato.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza presuppone l'inesecuzione, totale o parziale, di un comando contenuto nel giudicato; non può estendersi a pretese diverse da quelle effettivamente riconosciute nella sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'oggetto dell'obbligo amministrativo deve essere ricostruito in base al contenuto effettivo del dispositivo e della motivazione della sentenza da eseguire, senza poter attribuire al giudicato utilità o prestazioni diverse da quelle riconosciute.
  • Quando l'amministrazione abbia integralmente corrisposto la prestazione specificamente imposta dalla sentenza passata in giudicato, il giudizio di ottemperanza deve essere respinto anche se il ricorrente ritenga spettanti ulteriori provvidenze previste da una disciplina distinta.
  • Le diverse indennità connesse al trasferimento d'autorità non sono automaticamente fungibili: l'indennità mensile di trasferimento prevista dall'art. 1 l. n. 86/2001 resta distinta dalle provvidenze disciplinate dall'art. 8 d.P.R. n. 163/2002, quali il trasporto dei mobili, il rimborso del canone di alloggio e l'indennità una tantum.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoGiudizio di ottemperanza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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