Cassazione Penale, Sentenza n. 35626/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Parrello era stato condannato in primo e in secondo grado per concorso nei reati ex artt. 110, 368 e 81 c.p., ritenuto autore, quale difensore di Galantino, della falsa incolpazione dell'avvocato Emidio Attavilla di infedele patrocinio (art. 380 c.p.) mediante una comparsa di costituzione e risposta. In Cassazione il ricorrente contestava principalmente: (a) che le affermazioni non configuravano una accusa di infedele patrocinio ma la rappresentazione di presunte inadempienze professionali e l'infondatezza della pretesa di remunerazione; (b) l'assenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia, perché l'intento era difendere l'interesse del cliente; (c) vizio della motivazione circa l'attribuzione di malafede a Attavilla.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato un errore materiale nella prima redazione del deposito e, con revoca ex art. 625-bis c.p.p., ha riformulato le motivazioni. Sulla sostanza, valutati unitariamente i motivi, la Suprema Corte ha ritenuto che il contenuto della comparsa, pur espresso in termini deontologicamente discutibili, rappresentava valutazioni e rappresentazioni di inadempienze professionali basate su elementi fattuali e documentali e non costituiva una falsa incolpazione contenente gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale con dolo di calunnia. Ne è conseguita l'accoglienza del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste" (decisione del 07/06/2022), con conseguente revoca del precedente deposito errato (provvedimento del 22/11/2022).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rilevato come norma sul concorso di persone nel reato: applicata per individuare la partecipazione di Parrello alle condotte contestate.
art. 368 cod. pen. (calunnia)
Norma centrale in ordine alla calunnia: la Corte sottolinea che per configurarla occorre che la falsa incolpazione contenga elementi idonei e sufficienti per attivare l'azione penale e che sussista il dolo di accusare consapevolmente un innocente.
art. 380 cod. pen. (infedele patrocinio)
Riferita alla fattispecie di infedele patrocinio che era stata prospettata nella comparsa; la Corte ha valutato se le affermazioni potevano astrattamente configurare tale reato, ma ha ritenuto prevalente la natura di critica professionale soggettiva.
art. 81 cod. pen.
Richiamata in relazione al concorso di reati e alla determinazione della responsabilità concorrente.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma processuale richiamata per il rispetto dei limiti di motivazione dell'atto di ricorso; i motivi sono stati esposti nei limiti strettamente necessari.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato nella parte del testo che originariamente aveva valutato (erroneamente) l'inammissibilità, in relazione alle conseguenze pecuniarie per il ricorrente; nella decisione finale però si è proceduto all'annullamento perché il fatto non sussiste.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Utilizzato per revocare un deposito della motivazione contenente un errore materiale e disporre la nuova allegazione delle motivazioni corrette.
Massime di principio
- Per la configurazione della calunnia non basta un'asserzione offensiva: è necessario che la falsa incolpazione contenga elementi idonei e sufficienti a far sorgere l'azione penale e che sia posta con dolo (consapevolezza della falsità).
- La critica dura o l'attribuzione di 'furbate' o comportamento 'fuscello' nei confronti di un collega può integrare responsabilità disciplinari o civili ma non necessariamente il reato di calunnia, se si tratta di valutazioni soggettive supportate da fatti o riferimenti processuali.
- Occorre valutare caso per caso il contenuto di atti processuali che contengono espressioni forti: se l'atto ricostruisce fatti e richiama provvedimenti, è più probabile che si tratti di argomentazione difensiva e non di falsa imputazione penale.
- Errori materiali o di deposito nella Corte di Cassazione possono essere rettificati ex art. 625-bis c.p.p.; la rettifica non impedisce la decisione di merito corretta sul caso.
- In ipotesi analoghe, il giudice valuta sia la formale presenza di circostanze che possano dar luogo all'azione penale sia l'elemento soggettivo: l'assenza di prova del dolo di fare accusare un innocente porta all'esclusione del reato di calunnia.
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