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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35626/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Parrello era stato condannato in primo e in secondo grado per concorso nei reati ex artt. 110, 368 e 81 c.p., ritenuto autore, quale difensore di Galantino, della falsa incolpazione dell'avvocato Emidio Attavilla di infedele patrocinio (art. 380 c.p.) mediante una comparsa di costituzione e risposta. In Cassazione il ricorrente contestava principalmente: (a) che le affermazioni non configuravano una accusa di infedele patrocinio ma la rappresentazione di presunte inadempienze professionali e l'infondatezza della pretesa di remunerazione; (b) l'assenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia, perché l'intento era difendere l'interesse del cliente; (c) vizio della motivazione circa l'attribuzione di malafede a Attavilla.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato un errore materiale nella prima redazione del deposito e, con revoca ex art. 625-bis c.p.p., ha riformulato le motivazioni. Sulla sostanza, valutati unitariamente i motivi, la Suprema Corte ha ritenuto che il contenuto della comparsa, pur espresso in termini deontologicamente discutibili, rappresentava valutazioni e rappresentazioni di inadempienze professionali basate su elementi fattuali e documentali e non costituiva una falsa incolpazione contenente gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale con dolo di calunnia. Ne è conseguita l'accoglienza del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste" (decisione del 07/06/2022), con conseguente revoca del precedente deposito errato (provvedimento del 22/11/2022).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevato come norma sul concorso di persone nel reato: applicata per individuare la partecipazione di Parrello alle condotte contestate.

  • art. 368 cod. pen. (calunnia)

    Norma centrale in ordine alla calunnia: la Corte sottolinea che per configurarla occorre che la falsa incolpazione contenga elementi idonei e sufficienti per attivare l'azione penale e che sussista il dolo di accusare consapevolmente un innocente.

  • art. 380 cod. pen. (infedele patrocinio)

    Riferita alla fattispecie di infedele patrocinio che era stata prospettata nella comparsa; la Corte ha valutato se le affermazioni potevano astrattamente configurare tale reato, ma ha ritenuto prevalente la natura di critica professionale soggettiva.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamata in relazione al concorso di reati e alla determinazione della responsabilità concorrente.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma processuale richiamata per il rispetto dei limiti di motivazione dell'atto di ricorso; i motivi sono stati esposti nei limiti strettamente necessari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte del testo che originariamente aveva valutato (erroneamente) l'inammissibilità, in relazione alle conseguenze pecuniarie per il ricorrente; nella decisione finale però si è proceduto all'annullamento perché il fatto non sussiste.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Utilizzato per revocare un deposito della motivazione contenente un errore materiale e disporre la nuova allegazione delle motivazioni corrette.

Massime di principio

  • Per la configurazione della calunnia non basta un'asserzione offensiva: è necessario che la falsa incolpazione contenga elementi idonei e sufficienti a far sorgere l'azione penale e che sia posta con dolo (consapevolezza della falsità).
  • La critica dura o l'attribuzione di 'furbate' o comportamento 'fuscello' nei confronti di un collega può integrare responsabilità disciplinari o civili ma non necessariamente il reato di calunnia, se si tratta di valutazioni soggettive supportate da fatti o riferimenti processuali.
  • Occorre valutare caso per caso il contenuto di atti processuali che contengono espressioni forti: se l'atto ricostruisce fatti e richiama provvedimenti, è più probabile che si tratti di argomentazione difensiva e non di falsa imputazione penale.
  • Errori materiali o di deposito nella Corte di Cassazione possono essere rettificati ex art. 625-bis c.p.p.; la rettifica non impedisce la decisione di merito corretta sul caso.
  • In ipotesi analoghe, il giudice valuta sia la formale presenza di circostanze che possano dar luogo all'azione penale sia l'elemento soggettivo: l'assenza di prova del dolo di fare accusare un innocente porta all'esclusione del reato di calunnia.

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