Cassazione Civile, Ordinanza n. 10313/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a tre cartelle per un importo complessivo di euro 3.519,00. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ma aveva compensato le spese di lite e, per quanto qui rileva, aveva liquidato le spese dei due gradi in misura complessiva inferiore ai parametri ministeriali, senza distinguere in modo analitico le voci e senza esplicitare le ragioni dello scostamento. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sul giudizio di diritto/equità, sostenendo che non fosse chiaro se il giudice avesse deciso secondo equità; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione, ove si ritenesse sussistente un giudizio di equità; 3) violazione dei parametri del d.m. 55/2014 e delle norme sulle spese processuali, per avere la CTR liquidato compensi inferiori ai minimi tabellari senza motivazione; 4) violazione delle stesse norme per non avere la CTR distinto spese vive e compensi, effettuando una condanna generica e onnicomprensiva.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, escludendo che la sentenza impugnata esprimesse un giudizio di equità sostitutiva. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo: ha affermato che, in tema di liquidazione delle spese ai sensi del d.m. n. 55/2014, il giudice può muoversi tra minimo e massimo dei parametri tabellari, ma se liquida importi inferiori al minimo oppure opera una liquidazione globale e non analitica in difetto di adeguata motivazione, la decisione è censurabile. Nel caso concreto, la CTR aveva liquidato 300 euro per il primo grado e 200 euro per l'appello, importi inferiori ai minimi desumibili dallo scaglione applicabile, e aveva inoltre disposto una liquidazione unica e forfettaria senza separare spese e compensi né i due gradi di giudizio. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare errori di diritto nella regolazione delle spese e nella prospettata applicazione dell'equità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per censurare il preteso difetto di motivazione della decisione sulle spese.
art. 113 c.p.c.
richiamato per sostenere che il giudice tributario avrebbe dovuto decidere secondo diritto e non secondo equità sostitutiva.
art. 114 c.p.c.
richiamato nel primo motivo quale norma sul giudizio di equità.
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla liquidazione delle spese e al dovere di decisione sulla base del materiale processuale.
art. 132 c.p.c.
richiamato per affermare che la motivazione è elemento essenziale della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato a fondamento del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 101 Cost.
richiamato nel primo motivo senza specifica ulteriore elaborazione nella decisione.
art. 24 Cost.
richiamato in relazione alla tutela del diritto di difesa nella liquidazione delle spese.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione dei provvedimenti.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
norma sulle spese del processo tributario, applicata in combinazione con il d.m. n. 55/2014.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 1
richiamato nel primo motivo per delimitare il regime del processo tributario.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4
norma sui parametri generali di liquidazione dei compensi; il giudice deve tener conto dei valori medi, con possibilità di aumenti o diminuzioni entro i limiti tabellari e con motivazione quando vi sia scostamento ulteriore.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5
norma sui criteri di determinazione del compenso (caratteristiche, urgenza, pregio, importanza, difficoltà, valore della causa, risultati conseguiti, complessità delle questioni).
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 6
richiamato per il criterio dell'aumento percentuale in caso di assistenza a più soggetti con la stessa posizione processuale.
art. 91 c.p.c.
richiamato con gli artt. 92 c.p.c. e 15 d.lgs. n. 546/1992 in tema di condanna alle spese.
art. 92 c.p.c.
richiamato con gli artt. 91 c.p.c. e 15 d.lgs. n. 546/1992 in tema di spese processuali.
Massime di principio
- Nel regime delle spese processuali disciplinato dal d.m. n. 55/2014, il giudice dispone di un potere discrezionale entro la forbice dei valori minimi e massimi tabellari; il sindacato di legittimità non investe la scelta che resti in tale forbice.
- Se il giudice liquida compensi al di sotto del minimo tabellare oppure effettua una deroga apprezzabile ai parametri, deve dare una motivazione idonea a rendere controllabili le ragioni dello scostamento e la sua misura.
- La liquidazione delle spese deve essere analitica e distinguere le voci rilevanti e, quando possibile, i diversi gradi di giudizio; è illegittima una liquidazione unitaria, globale e onnicomprensiva che non consenta il controllo della correttezza del calcolo.
- In presenza di nota spese specifica della parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi a una riduzione meramente apodittica: deve confrontarsi con le voci richieste e motivare, sia pure sinteticamente, le esclusioni o riduzioni applicando i parametri legali.
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