Cassazione Penale, Sentenza n. 9699/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la sua domanda di riabilitazione conseguente a condanna per bancarotta (Corte d'appello di Caltanissetta, 13/02/2014, irrevocabile 05/12/2014). Il motivo unico sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto dell'incapacità economica del ricorrente di risarcire le persone offese, circostanza già riconosciuta nel precedente provvedimento di remissione del debito concesso dal medesimo Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la remissione del debito (basata sulle disagiate condizioni economiche) non comporti automaticamente la riabilitazione, la quale richiede un parametro più stringente ("prove effettive e costanti di buona condotta"). Il Tribunale aveva legittimamente richiesto anche una "attivazione" minima, anche simbolica, verso i creditori quale indicatore di volontà di emendazione; l'assenza di tale quid pluris giustifica il diniego della riabilitazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, cod. pen.
la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta
La riabilitazione richiede un requisito soggettivo rigoroso: la dimostrazione di "prove effettive e costanti" di buona condotta. Non è sufficiente la sola remissione del debito per ragioni economiche; occorre dimostrare continuità di emendazione
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6 (t.u.s.g.)
La remissione del debito può essere concessa per "disagiate condizioni economiche" e valuta la "regolare condotta" del condannato; tale parametro è meno stringente rispetto a quello richiesto per la riabilitazione
art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Attribuisce al Tribunale di sorveglianza la funzione di giudice dell'opposizione agli atti di esecuzione o simili: qui usato per il procedimento di opposizione alla decisione sul provvedimento di riabilitazione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese
Cass. Sez. 1, Sent. n. 45045 del 11/07/2014 (Perria)
Ai fini della concessione del beneficio della riabilitazione, l'attivazione da parte del condannato per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del cod. civ., ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda, e della condotta successiva alla condanna
La giurisprudenza di legittimità considera elemento negativo, ai fini della riabilitazione, l'assoluta indisponibilità del condannato ad ogni iniziativa concreta, anche simbolica, verso le persone danneggiate; ciò legittima il diniego quando non vi sia alcuna manifestazione di volontà di adempiere
Massime di principio
- La remissione del debito per disagiate condizioni economiche (art. 6 d.p.r. 115/2002) non equivale automaticamente alla riabilitazione: i parametri di valutazione sono diversi e quello per la riabilitazione è più stringente
- Per ottenere la riabilitazione è necessario dimostrare "prove effettive e costanti di buona condotta": comportamenti concreti e persistenti dopo la condanna sono determinanti
- Anche una minima iniziativa, anche simbolica, verso l'adempimento delle obbligazioni civili può essere richiesta dal giudice come indice di volontà di emendazione; l'assenza totale di iniziativa è un sintomo negativo
- Se si è beneficiato di remissione del debito per incapacità economica, il ricorrente dovrebbe comunque documentare tentativi, proposte o atti (anche simbolici) rivolti ai creditori per rafforzare la domanda di riabilitazione
- In fase di opposizione al diniego di riabilitazione il giudice valuta sia la situazione economica sia l'atteggiamento morale e concreto del condannato: occorre produrre prove documentali e comportamenti continuativi
- La condanna alle spese processuali è la conseguenza ordinaria del rigetto del ricorso (art. 616 c.p.p.), dunque valutare il merito prima di impugnare può evitare oneri economici aggiuntivi
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