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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34290/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 23 dicembre 2021 alla pena di giustizia per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto la violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, e 533 c.p.p. e dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, oltre all’illogicità della motivazione sulla prova della destinazione allo spaccio. Secondo la difesa, la Corte territoriale aveva attribuito valore dimostrativo a circostanze attinenti alle modalità della detenzione o alla personalità dell’imputato senza spiegare come da esse si potesse inferire la distinta finalità di cessione a terzi; ha inoltre richiamato la precedente sentenza d’appello, che aveva escluso tale finalità, benché poi annullata dalla Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo generico e diretto a ottenere una nuova valutazione del merito. Ha rilevato che la Corte d’appello di rinvio aveva esaminato in modo globale e logicamente lineare gli elementi oggettivi e soggettivi, conformandosi ai rilievi della precedente sentenza rescindente: il peso della sostanza, i precedenti specifici, l’acquisto in un luogo distante e diverso dalla residenza in violazione anche della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l’occultamento sotto il sedile dell’auto e in una duplice busta, nonché l’assenza di elementi specifici a sostegno del consumo personale. La difesa non aveva indicato concreti travisamenti, illogicità o circostanze trascurate, ma aveva riproposto una lettura alternativa delle risultanze e le conclusioni della precedente decisione liberatoria, già censurata dalla sentenza rescindente per carenze motivazionali e manifesta illogicità. Conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Si è, infatti, proceduto, in aderenza al dictum della sentenza rescindente, ad una valutazione globale delle circostanze di fatto emerse, tanto di carattere oggettivo che soggettivo (peso ponderale della sostanza; precedenti specifici; acquisto dello stupefacente in luogo distante e differente da quello di residenza, contravvenendo anche alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; modalità di occultamento dello stupefacente, nascosto sotto il sedile dell’auto e celato in una duplice busta), tenendo al contempo conto dell’assenza di specifici elementi dimostrativi financo di un consumo personale (v. anche pag. 3 sentenza della Sesta sezione).

    La destinazione allo spaccio può essere desunta dalla valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda, compresi peso e occultamento della sostanza, modalità di acquisto e precedenti, anche considerando l’assenza di specifici elementi indicativi del consumo personale.

  • art. 192, commi 1 e 2, c.p.p.

    Il tema della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente è stato diffusamente trattato ed esaminato dalla sentenza impugnata, con argomentazioni agganciate ai fatti emersi e del tutto lineari sul piano logico.

    La censura sulla valutazione della prova non consente di rimettere in discussione in cassazione una motivazione ancorata ai fatti e logicamente lineare, in assenza di specifici vizi concretamente individuati.

  • art. 533 c.p.p.

    La conclusione in termini di colpevolezza cui è pervenuta la Corte di rinvio risulta, quindi, adeguatamente motivata ed è frutto di un giudizio insindacabile in questa sede.

    La valutazione di colpevolezza adeguatamente motivata dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione attraverso la mera richiesta di una diversa lettura delle risultanze processuali.

  • art. 610 c.p.p.

    Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato trattato con rito cartolare secondo le disposizioni richiamate.

  • art. 611 c.p.p.

    Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato trattato con rito cartolare secondo le disposizioni richiamate.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere provata mediante una valutazione globale e coordinata di elementi oggettivi e soggettivi; non è necessario che ciascun dato, isolatamente considerato, dimostri la finalità di cessione.
  • È inammissibile la censura che, senza indicare concreti travisamenti, illogicità o elementi decisivi trascurati, solleciti in cassazione una diversa valutazione delle risultanze processuali e riproponga una lettura alternativa dei fatti.
  • La motivazione del giudice di rinvio va valutata anche alla luce dei rilievi della sentenza rescindente: nel caso deciso, la Corte territoriale si era confrontata con tali rilievi e aveva riesaminato gli elementi a discarico nel quadro di una valutazione complessiva.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioProveImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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