Cassazione Penale, Ordinanza n. 21318/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il delitto di sostituzione di persona. I motivi dedotti sono tre: primo, contestazione della motivazione sulla responsabilità, sostenendo l'inidoneità della condotta a integrare il reato e la mancanza di movente, oltre a denunciati profili di contraddittorietà e illogicità; secondo, censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche; terzo, doglianza per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., prospettando violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero, in parte, non consentiti perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e comunque generici o manifestamente infondati. In particolare, ha rilevato che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e che, per escludere le attenuanti, il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi allegati, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto non consentito e manifestamente infondato, perché già dedotto e respinto in appello con argomentazioni logiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta infondata sulla base della motivazione della sentenza di merito, che aveva già escluso i presupposti per il beneficio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o della prova, specie quando la motivazione di merito sia congrua e immune da evidenti illogicità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando ripropone in cassazione questioni già formulate in appello e disattese con motivazione logica e coerente.
- La motivazione della sentenza di merito sul diniego di benefici o cause di non punibilità non è censurabile in cassazione se non emergono specifiche contraddizioni o manifeste illogicità dal provvedimento impugnato.
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