Sentenza n. 13749/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento protocollo M_D A670397 REG -OMISSIS- del 30.3.2023, notificato a mani in pari data, con cui si è comunicato che il ricorrente, giusta decreto dirigenziale SIPAD n. 325 del 31 gennaio 2023, è stato promosso al grado di Primo Graduato con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 1° aprile 2018 anziché dal 31.12.2017; - del decreto dirigenziale SIPAD n. 325 del 31 gennaio 2023, a mezzo del quale il ricorrente è stato promosso al grado di Primo Graduato con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 1° aprile 2018 anziché dal 31.12.2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento e decreto di promozione al grado di Primo Graduato con decorrenza dal 1° aprile 2018 anziché dal 31 dicembre 2017
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 30 marzo 2023 e il decreto dirigenziale del 31 gennaio 2023 nella parte in cui hanno fissato al 1° aprile 2018, anziché al 31 dicembre 2017, la decorrenza giuridica ed amministrativa della promozione al grado di Primo Graduato. Il Tribunale ha rilevato che tale decorrenza era stata determinata dal giudizio di inidoneità espresso nei confronti del ricorrente con verbale del 23 giugno 2022, notificato il 29 agosto 2022 e non impugnato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Secondo il Tribunale, la lesività lamentata non derivava direttamente dagli atti di promozione impugnati, ma dal precedente verbale recante il giudizio di inidoneità, che aveva determinato la decorrenza contestata. Poiché tale atto non era stato impugnato nel termine di decadenza, non era possibile contestarne gli effetti attraverso l'impugnazione degli atti successivi. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, c.p.a.
Richiamati nel provvedimento nell'ambito della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la lesività lamentata contro un atto amministrativo deriva in realtà da un precedente provvedimento autonomo, quest'ultimo deve essere tempestivamente impugnato; l'impugnazione dell'atto successivo non può essere utilizzata per eludere il termine di decadenza maturato rispetto all'atto presupposto.
- È inammissibile il ricorso contro un atto consequenziale nella parte in cui mira a rimettere in discussione gli effetti lesivi di un atto presupposto divenuto inoppugnabile per mancata impugnazione nei termini.
Come è indicizzato
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