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Sentenza

Sentenza n. 404/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa a un procedimento disciplinare forense, disposto con delibera del Consiglio dell’Ordine e comunicato dal responsabile del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato all’Ordine degli Avvocati di Parma un esposto nei confronti di un avvocato, successivamente trasmesso per competenza al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna. Dopo aver già rivolto istanze di accesso al Consiglio Distrettuale di Disciplina, il ricorrente presentava all’Ordine, il 9 febbraio 2026, una nuova istanza volta a ottenere tutta la documentazione relativa al procedimento disciplinare, dichiarando di voler verificare gli elementi utili alla possibile proposizione di un’azione risarcitoria per responsabilità professionale e all’instaurando giudizio civile. L’Ordine negava l’accesso, richiamando il dissenso del controinteressato e affermando che la documentazione era reperibile esclusivamente presso il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna. Il ricorrente deduceva, da un lato, la violazione dell’art. 25, comma 2, l. n. 241/1990 e del regolamento dell’Ordine, sostenendo che la richiesta poteva essere rivolta anche all’amministrazione che detenesse stabilmente i documenti; dall’altro, la violazione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e dell’art. 24 Cost., invocando l’accesso difensivo. L’Ordine eccepiva l’inammissibilità del ricorso per reiterazione di una precedente istanza non impugnata e, nel merito, chiedeva il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per reiterazione, osservando che le due istanze erano state rivolte a organismi diversi: la prima al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna e la seconda all’Ordine degli Avvocati di Parma. Nel merito, ha qualificato la richiesta come accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. Il ricorrente aveva indicato in modo puntuale la finalità dell’accesso, consistente nell’acquisizione di elementi utili a valutare e eventualmente promuovere un’azione risarcitoria per responsabilità professionale; sussisteva quindi un nesso di necessaria strumentalità tra la conoscenza dei documenti e la cura dei propri interessi giuridici. Il giudice ha precisato che l’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono valutare la concreta decisività dei documenti nell’eventuale giudizio di merito, essendo sufficiente la loro potenziale utilità e salvo il caso di collegamento manifestamente assente o di accesso pretestuoso. L’Ordine è stato ritenuto soggetto detentore della documentazione, ai sensi dell’art. 25, comma 2, l. n. 241/1990, anche perché la legge professionale forense impone la comunicazione o la notificazione degli esiti del procedimento disciplinare all’Ordine presso il quale l’avvocato è iscritto. Le esigenze di riservatezza non sono state ritenute prevalenti: nel bilanciamento con l’accesso difensivo opera il criterio della necessità ai fini della cura e difesa di un interesse giuridico. Il ricorso è stato accolto; il diniego è stato dichiarato illegittimo ed è stato ordinato all’Ordine di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. L’Ordine è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina l’accesso difensivo, consentendolo quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; nel bilanciamento con la riservatezza opera il criterio della necessità, purché sussistano i presupposti generali dell’accesso.

  • art. 25, comma 2, l. 241/1990

    La richiesta di accesso ai documenti (...) deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

    È tenuta a consentire l’accesso, quando ne ricorrano i presupposti, non solo l’amministrazione che ha formato il documento, ma anche quella che lo detiene stabilmente.

  • art. 58, comma 4, l. 247/2012

    Il provvedimento di archiviazione [della notizia/denuncia di illecito disciplinare] è comunicato al consiglio dell’ordine presso il quale l’avvocato è iscritto, all’iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito

    La comunicazione dell’esito dell’archiviazione all’Ordine di iscrizione contribuisce a qualificare quest’ultimo come detentore della documentazione rilevante.

  • art. 59, comma 1, lett. m), l. 247/2012

    copia integrale del provvedimento [disciplinare] è notificata all’incolpato, al consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento

    L’obbligo di notificazione della copia integrale del provvedimento disciplinare all’Ordine di iscrizione conferma che tale Ordine detiene la documentazione e non può negare l’accesso limitandosi a indicare il Consiglio Distrettuale di Disciplina quale luogo di formazione del fascicolo.

  • art. 116 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce il riferimento processuale per il giudizio in materia di accesso, nel quale il giudice verifica la sussistenza dei presupposti del diritto di ostensione senza sostituirsi al giudice eventualmente competente sul giudizio finale.

  • art. 24 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale fondamento costituzionale del diritto di difesa posto a sostegno dell’istanza di accesso difensivo.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo richiede che il richiedente rappresenti nell’istanza un interesse immediato, concreto e attuale e un nesso di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la cura o difesa di un interesse giuridico; non è però necessario che sia già pendente un giudizio, potendo l’accesso servire anche a valutare l’opportunità di instaurarlo.
  • Nel giudizio sull’accesso difensivo, l’amministrazione e il giudice amministrativo devono verificare la potenziale utilità e il collegamento necessario dei documenti rispetto all’interesse giuridico dedotto, ma non possono anticipare la valutazione sulla loro influenza o decisività nel futuro giudizio di merito, salvo il caso di collegamento manifestamente inesistente o di esercizio pretestuoso e temerario.
  • Ai sensi dell’art. 25, comma 2, l. n. 241/1990, l’obbligo di ostensione grava anche sull’amministrazione che detiene stabilmente il documento, non soltanto su quella che lo ha formato.
  • Quando la legge impone che gli esiti di un procedimento disciplinare siano comunicati o notificati all’Ordine professionale presso il quale l’interessato è iscritto, tale Ordine può essere qualificato come amministrazione detentrice della relativa documentazione ai fini dell’accesso.
  • Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza, il criterio applicabile è quello della necessità della conoscenza dei documenti ai fini della cura o difesa di un interesse giuridico, con tendenziale prevalenza dell’accesso quando siano verificati i presupposti generali previsti dalla legge.
  • La reiterazione di una precedente istanza di accesso non determina l’inammissibilità quando la nuova richiesta sia rivolta a un’amministrazione o organismo diverso, non configurandosi in tal caso la mera riproposizione della medesima istanza nei confronti dello stesso destinatario.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAlbi e iscrizione
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàTutela del terzo

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