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Sentenza

Sentenza n. 433/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza n. 13/2026 del Comune di Budoia prot. n. 2969 dd 7.4.2026, recante “Ripristino stato dei luoghi oggetto di accertamento per riduzione non autorizzata di prato stabile naturale inventariato. L.R. n. 9/2005”, notificata il 9.4.2026; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, e segnatamente: - della nota della Stazione Forestale di Polcenigo, registrata al protocollo comunale n. 3136 del 10.4.2025; - del Processo Verbale di Accertamento (PVA) n. 05/2025 dd 24.3.2025 della Stazione Forestale di Polcenigo; - della nota prot. n. 0340494 della Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio Biodiversità, registrata al protocollo comunale n. 248 dd 20.3.026 recante le modalità tecniche di riduzione in pristino; - nonché per l’accertamento dell’illegittimità derivata di tutti i provvedimenti fondati sul PVA n. 05/2025.

Giustizia amministrativa202600293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi per riduzione non autorizzata di prato stabile naturale inventariato, unitamente agli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di ripristino e gli atti presupposti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. Nelle more del giudizio, il sindaco ha revocato l'ordinanza impugnata, prendendo atto della disciplina regionale sopravvenuta e dell'introduzione dello strumento della compensazione ambientale. Il ricorrente ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso e chiesto l'estinzione del giudizio. La rinuncia, tuttavia, non è stata notificata alle amministrazioni intimate almeno dieci giorni prima della camera di consiglio e non rispettava quindi le formalità previste dall'art. 84 c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato l'estinzione del giudizio, poiché la rinuncia era irrituale: mancava la notificazione alle controparti nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha però ritenuto che la revoca dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione del ricorrente costituissero fatti e comportamenti univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nulla sulle spese, considerata la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti; il TAR ha adottato tale forma decisoria.

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

    La rinuncia agli atti deve rispettare specifiche forme, tra cui la sottoscrizione della parte o del difensore munito di mandato speciale e il deposito o la dichiarazione in udienza.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza

    La notificazione preventiva alle altre parti costituisce una formalità necessaria per la rinuncia agli atti; la sua omissione rende irrituale la rinuncia e impedisce la declaratoria di estinzione fondata su di essa.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa

    Anche una rinuncia irrituale può costituire, insieme ad altri fatti o comportamenti univoci, elemento dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione invocata dal ricorrente riguarda l'estinzione del giudizio per rinuncia, ma non è stata applicata poiché la rinuncia non rispettava le formalità dell'art. 84 c.p.a.

  • art. 11, commi 3-bis e seguenti, L.R. Friuli Venezia Giulia n. 9/2005

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disciplina regionale novellata ha introdotto lo strumento della compensazione ambientale, cui il Comune ha fatto riferimento nel revocare l'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio amministrativo non consente la declaratoria di estinzione se non è notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, oltre al rispetto delle ulteriori formalità previste dall'art. 84 c.p.a.
  • Anche quando la rinuncia è irrituale, il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento complessivo delle parti.
  • La revoca dell'atto amministrativo impugnato, accompagnata dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, può determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, anziché l'estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRifiuti
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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