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Legge

L.R. Umbria 2/2018

Interventi a favore degli umbri all'estero e delle loro famiglie.

Normativa regionaleL.R. Umbria 2/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per l’Umbria iniziative di sostegno agli umbri residenti all’estero, alle loro famiglie e alle associazioni di riferimento: istituisce la Consulta regionale e l’Albo delle associazioni, prevede programmi e piani annuali, contributi e rimborsi ai comuni. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione; sostituisce la legge regionale n. 37/1997.

Interventi a favore degli umbri all'estero e delle loro famiglie

Interventi a favore degli umbri all’estero e delle loro famiglie

La legge regionale dell’Umbria disciplina un sistema di rapporti, sostegni e iniziative rivolto agli umbri residenti all’estero, alle loro famiglie, alle associazioni di riferimento e ai comuni che intervengono in materia. Il provvedimento mira sia a mantenere i legami con le comunità umbre nel mondo, sia a favorire l’eventuale rientro e reinserimento in Umbria.

Finalità e obiettivi dell’intervento regionale

La Regione mantiene e sviluppa i legami culturali, sociali ed economici con gli umbri all’estero, promuove la loro partecipazione alla vita della comunità regionale e il coinvolgimento nelle iniziative regionali nei paesi di residenza. La legge valorizza inoltre il patrimonio linguistico e culturale d’origine, l’associazionismo, il ruolo delle comunità umbre nella promozione dell’Umbria all’estero e lo studio del fenomeno migratorio.

Tra gli obiettivi indicati rientrano anche:

  • la valorizzazione delle professionalità maturate all’estero da chi rientra in Umbria;
  • l’inserimento sociale, economico e formativo degli umbri all’estero e delle loro famiglie che si stabiliscono nella Regione;
  • il rafforzamento dei contatti tramite canali informativi e social network;
  • la creazione e l’aggiornamento di una banca dati e di un sito web dedicati, per mettere in rete emigrati, istituzioni e mondo produttivo umbro.

Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi:

  • i cittadini italiani di origine umbra per nascita, discendenza o residenza, nonché i loro familiari;
  • i cittadini italiani che hanno frequentato corsi di studio in università o istituti regionali di livello universitario e hanno conseguito in Umbria il diploma di laurea;
  • i soggetti che si trovano stabilmente all’estero per motivi di lavoro o di studio da almeno due anni continuativi;
  • i cittadini di origine umbra rientrati definitivamente in Umbria da non più di 180 giorni, con famiglia e discendenti, dopo un periodo di permanenza all’estero per lavoro non inferiore a due anni;
  • i comuni della Regione che attuano interventi a favore degli umbri all’estero;
  • le associazioni degli umbri all’estero iscritte nell’Albo regionale.

La permanenza all’estero è provata da certificazioni consolari o da documentazione rilasciata dal Comune o da enti previdenziali italiani o stranieri. Non è richiesto il requisito dei due anni quando il rientro dipende da infortunio, malattia professionale invalidante o da eventi socio-politici che rendano pericolosa la permanenza nel Paese ospitante. Sono invece esclusi i dipendenti pubblici, privati o di organismi internazionali inviati in missione all’estero.

Consulta regionale degli umbri all’estero

Per attuare e coordinare gli interventi è istituita la Consulta regionale degli umbri all’estero, organo tecnico consultivo della Giunta regionale. È costituita con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa.

La composizione è ampia e comprende rappresentanti istituzionali, accademici, enti regionali e una quota maggioritaria di rappresentanti delle associazioni umbri all’estero, distinti tra area europea ed extraeuropea. Due componenti effettivi e due supplenti delle componenti associative devono avere meno di 30 anni.

Le designazioni sono richieste dal Presidente della Giunta entro 30 giorni dall’insediamento della Giunta regionale e devono pervenire entro i successivi 60 giorni. Le nomine devono rispettare un equilibrato criterio di genere. Se non tutte le designazioni arrivano in tempo, la Consulta può comunque essere costituita purché sia nominata la maggioranza dei componenti. In caso di mancato accordo tra le associazioni, la Giunta procede autonomamente e motivatamente sulla base di rappresentatività e area geografica.

I componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale e i membri effettivi non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. La partecipazione è gratuita, salvo rimborso delle spese documentate nei limiti della normativa vigente. La Consulta si riunisce almeno una volta l’anno e può avvalersi, senza voto, di esperti e altri soggetti interessati. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale individuato con l’atto di costituzione.

Compiti della Consulta

La Consulta formula proposte alla Giunta regionale e svolge funzioni di indirizzo tecnico-consultivo in materia di emigrazione. In particolare:

  • propone lo schema del programma di legislatura e del piano annuale degli interventi;
  • propone interventi sulla base dei dati del fenomeno migratorio;
  • suggerisce azioni per lo sviluppo e il coordinamento delle associazioni e federazioni di umbri all’estero;
  • propone eventi e iniziative in collaborazione con associazioni, federazioni, autorità consolari e diplomatiche, istituti di cultura e istituzioni regionali ed estere;
  • svolge ogni altra attività propositiva in materia di emigrazione.

Programma di legislatura e piano annuale

Entro sei mesi dall’insediamento, la Giunta regionale adotta, sulla base delle proposte della Consulta, il programma di legislatura degli interventi a favore degli umbri all’estero e lo trasmette all’Assemblea legislativa per l’approvazione. Il programma definisce linee, indirizzi, obiettivi e priorità della politica regionale in materia.

Ogni anno, entro il 30 giugno, la Giunta adotta il piano annuale degli interventi, che contiene in particolare:

  • iniziative per valorizzare il ruolo delle comunità umbre nella promozione dell’Umbria all’estero;
  • forme di collaborazione con Regione, agenzie regionali, GAL e associazioni di categoria;
  • sostegno e collaborazione ai progetti delle associazioni e federazioni degli umbri all’estero, secondo criteri stabiliti dalla Giunta;
  • iniziative per l’inserimento sociale, economico e formativo di chi rientra in Umbria;
  • soggiorni di studio, turismo sociale e interscambio, anche con comuni e altri enti o associazioni;
  • iniziative per favorire la frequenza in Umbria di corsi scolastici, di formazione professionale, universitari e post-universitari;
  • forme di collaborazione con associazioni e organizzazioni competenti in materia di emigrazione.

Albo regionale delle associazioni di umbri all’estero

La Regione riconosce e sostiene le associazioni di umbri all’estero e istituisce l’Albo regionale delle associazioni di umbri all’estero, al quale possono iscriversi associazioni e federazioni che rispettino i requisiti previsti.

Per le associazioni è richiesto che:

  • non abbiano fini di lucro;
  • operino da almeno tre anni con continuità a favore degli umbri all’estero;
  • abbiano uno statuto democratico che disciplini sede, finalità, assemblea, gestione, elettività e gratuità delle cariche, ammissione/esclusione dei soci, diritti e obblighi e approvazione del bilancio consuntivo;
  • abbiano almeno 50 soci; il limite scende a 25 per le associazioni localizzate in aree dove non esistano altre associazioni entro un raggio di 100 chilometri;
  • almeno il 51% degli associati che compongono il numero minimo sia di origine umbra.

Le federazioni devono essere costituite da almeno due associazioni. Se le associazioni sono due, entrambe devono possedere tutti i requisiti; se sono più di due, devono possedere i requisiti di non lucro, statuto democratico e numero minimo di soci, mentre il requisito della continuità triennale deve essere posseduto da almeno il 70% delle associate.

La domanda di iscrizione va presentata alla struttura regionale competente con atto costitutivo, statuto, relazione documentata sull’attività svolta nel triennio precedente ed elenco dei soci. Le organizzazioni iscritte devono inviare ogni anno elenco iscritti, bilancio, relazione annuale e dichiarazione di permanenza dei requisiti. L’inadempienza per due anni consecutivi comporta la cancellazione dall’Albo. Devono essere comunicate anche le variazioni di atto costitutivo, statuto, rappresentante legale e organi amministrativi.

Interventi di sostegno, contributi e rimborsi

La Regione può attivare interventi specifici per favorire l’inserimento sociale, economico e formativo di chi rientra in Umbria, anche tramite:

  • sostegno alla creazione di attività economiche e nuove imprese, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
  • borse di studio per studi universitari;
  • interventi di politiche attive del lavoro.

Può inoltre promuovere forme di assistenza attraverso il sostegno alle attività solidali delle associazioni degli umbri all’estero, soprattutto in ambito socio-sanitario.

I comuni possono erogare:

  • contributi come indennità di prima sistemazione per chi rientra nel territorio regionale;
  • contributi per il rimpatrio delle salme degli emigrati e dei loro familiari deceduti all’estero.

La Regione rimborsa ai comuni tali contributi nell’anno precedente, su richiesta presentata entro il 31 gennaio con la documentazione relativa. I comuni concedono inoltre, per ciascun turno di consultazioni regionali e comunali, un’indennità per mancato guadagno agli umbri all’estero iscritti all’AIRE, per agevolare l’esercizio del diritto-dovere di voto. Anche di queste indennità la Regione rimborsa i comuni su richiesta.

La Giunta regionale definisce con proprio atto criteri, modalità e quantificazione dei contributi e delle indennità.

Aspetti finanziari

Per gli anni 2018, 2019 e 2020 il finanziamento degli interventi previsti per Consulta, programma di legislatura e contributi comunali deriva dalle risorse già previste nel bilancio regionale 2018/2020 per la precedente disciplina abrogata, allocate alla Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni Finanziarie Con Le Altre Autonomie Territoriali”, Titolo I.

Per gli anni successivi si provvede con le somme annualmente stanziate nel bilancio regionale, sempre sulla medesima missione, programma e titolo, secondo le regole del decreto legislativo n. 118/2011.

Abrogazione e regime transitorio

La legge abroga la legge regionale 20 novembre 1997, n. 37, già dedicata agli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

Per la fase iniziale:

  • l’Albo deve essere costituito entro 180 giorni dall’entrata in vigore, mediante iscrizione delle associazioni e fondazioni che ne facciano richiesta;
  • entro 30 giorni dalla costituzione dell’Albo, il Presidente della Giunta richiede le designazioni per la Consulta;
  • il precedente Consiglio regionale dell’emigrazione continua a funzionare fino alla costituzione della Consulta.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

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