Cassazione Civile, Sentenza n. 16519/2020 del 31/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello che aveva confermato la sanzione disciplinare irrogata al notaio per avere ricevuto 144 atti privi della dichiarazione di conformità catastale prevista dall'art. 29, comma 1-bis, della L. 52/1985 (nullità a pena di nullità). Il ricorrente deduceva: 1) applicabilità retroattiva della norma che introduce la possibilità di conferma degli atti nulli (comma 1-ter) e conseguente esclusione della responsabilità disciplinare; 2) illegittimità del cumulo materiale delle sanzioni e violazione degli artt. 135 e 138 della legge notarile; 3) questioni di legittimità costituzionale correlate al cumulo.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha confermato che la violazione dell'art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985 determina la nullità assoluta dell'atto e la responsabilità disciplinare del notaio ai sensi dell'art. 28 della legge notarile, rilevando che la responsabilità sussiste al momento della redazione dell'atto nullo e non è esclusa dall'eventuale successiva previsione normativa di conferma. Il ricorso sui profili di cumulo delle sanzioni è stato ritenuto infondato alla luce della giurisprudenza consolidata: il cumulo materiale per plurime violazioni identiche commesse in atti diversi è legittimo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e degli oneri processuali.
Norme richiamate
Legge 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1-bis
«Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie"
La mancata indicazione della dichiarazione di conformità determina nullità assoluta dell'atto; tale nullità, per finalità pubblicistica (contrasto all'evasione fiscale), fa sorgere responsabilità disciplinare del notaio che ha ricevuto l'atto.
Legge 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1-ter
«Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione ... non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo ..."
Introduce la possibilità di confermare l'atto nullo ai fini privatistici; la Corte tuttavia ha ritenuto che la mera possibilità normativa di conferma non impede la sanzione disciplinare applicabile al momento della redazione dell'atto nullo, salvo che il notaio provi concretamente la conferma quando la invoca.
Legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28
Il notaio non può ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge; la redazione/ricerca di un atto nullo integra immediatamente la responsabilità disciplinare dell'operatore.
Legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 135, 138 e 144
Art. 135: disciplina organi e sanzioni (con principio sul cumulo soggetto a interpretazione giurisprudenziale); Art. 138: previsione della sospensione come sanzione per violazioni gravi; Art. 144: possibilità di commutare la sanzione in pecuniaria in presenza di attenuanti. La Corte ha ritenuto legittimo il cumulo delle sanzioni per plurime violazioni identiche commesse su atti diversi e ha applicato le attenuanti per ridurre la sanzione alla misura pecuniaria.
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, comma 3
L'atto di conferma è considerato atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce; citato per chiarire la natura dell'atto di conferma previsto dal comma 1-ter.
D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Norma sopravvenuta invocata dal ricorrente (come ius superveniens) per escludere la responsabilità disciplinare; la Corte ha ritenuto irrilevante la sola astratta possibilità di sanatoria introdotta dalla norma rispetto alla responsabilità sussistente al momento della redazione dell'atto.
Codice Civile, art. 1418
Richiamato nella prospettazione di nullità degli atti ma non idoneo a escludere la responsabilità disciplinare del notaio quando la nullità è prevista da norme pubblicistiche a pena di nullità.
Massime di principio
- La responsabilità disciplinare del notaio per aver ricevuto un atto nullo per violazione di norme a pena di nullità (es. art. 29, comma 1-bis L. 52/1985) si perfeziona al momento della redazione/recezione dell'atto e non è automaticamente esclusa dal fatto che successivamente il legislatore preveda una possibilità di conferma.
- La mera esistenza di una norma sopravvenuta che consente la conferma dell'atto nullo non comporta di per sé l'eliminazione della responsabilità disciplinare; il notaio che invoca lo ius superveniens deve provare l'avvenuta e concreta conferma degli atti per conseguire effetti sulla responsabilità.
- Il cumulo materiale delle sanzioni per plurime violazioni identiche commesse in atti diversi è ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità; il giudice disciplinare conserva il potere di graduare la sanzione e di riconoscere attenuanti.
- Le norme che hanno finalità pubblicistica (es. contrasto all'evasione fiscale) comportano un controllo maggiormente rigoroso circa la conformità dei dati catastali e delle planimetrie; il notaio ha l'onere di verificare tali elementi prima della stipula.
- Per limitare il rischio disciplinare il notaio dovrebbe: verificare gli intestatari catastali e la corrispondenza con i registri immobiliari, richiedere la dichiarazione di conformità o l'attestazione del tecnico quando prevista, e, se possibile, formalizzare tempestivamente un atto di conferma qualora sussistano i presupposti concreti per la sanatoria.
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