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Sentenza

Sentenza n. 10873/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Roma n. 2396/2023 pubblicata il 08/03/2023 RG n. 11206/2022 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202601934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2396/2023, relativa al riconoscimento della fascia stipendiale 3-9 e alle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2396/2023, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto della dipendente, previa disapplicazione dell'art. 2 del CCNL del 4 agosto 2011 nella parte in cui limitava la clausola di salvaguardia ai soli dipendenti assunti a tempo indeterminato, al mantenimento del maggior valore stipendiale, al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1° febbraio 2017, quantificate in euro 4.159,84 lordi oltre accessori, e alla corresponsione per il futuro degli emolumenti sulla base della fascia stipendiale 3-9. L'Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo comprovato l'inadempimento dell'Amministrazione, che non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha affermato che il diritto riconosciuto dal titolo giudiziale e i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero e all'amministrazione scolastica di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, stabilendo che questi operi entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 2 CCNL 4 agosto 2011

    limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam” fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato

    La sentenza del giudice ordinario, il cui esecuzione è stata richiesta, aveva disapplicato tale limitazione nella parte ritenuta lesiva del diritto della dipendente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente deduce l'inadempimento di un'obbligazione risultante da un titolo giudiziale e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi sull'avvenuta esecuzione, la pretesa può essere accolta sulla base della regola di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • In sede di ottemperanza il giudice deve dare esecuzione al contenuto del giudicato e non può rimettere in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudice della cognizione.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dalla fissazione di un termine per l'adempimento e dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire senza compenso in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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