Cassazione Penale, Sentenza n. 8524/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione subita nel periodo 4/11/2008-6/11/2009 in relazione a indagini su associazione per delinquere aggravata e ricettazione; il ricorrente era poi stato assolto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Lecce divenuta definitiva il 30/10/2017. Il giudice della riparazione aveva escluso l'indennizzo ritenendo che il ricorrente avesse dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare sulla base di conversazioni intercettate e di frequenti contatti con esponenti di vertice dell'organizzazione (in particolare rapporti con il Liuzzi) e contenuti ambigui nelle conversazioni. La difesa ha censurato la violazione dell'art. 314 c.p.p. e la motivazione apparsa apodittica, sostenendo che il giudice della riparazione abbia di fatto riesaminato il merito (ricreando la valutazione del giudice cautelare) e che le intercettazioni relative al Balestra fossero esigue e non significative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello: il giudice della riparazione può rivalutare il materiale probatorio con un iter motivazionale autonomo per verificare se la condotta dell'interessato abbia concorso a determinare la custodia cautelare per dolo o colpa grave. Alla luce della giurisprudenza richiamata, la Corte ha condiviso la valutazione che le ambigue frequentazioni del ricorrente e il contenuto delle intercettazioni fossero idonei a ingenerare nella autorità procedente la ragionevole convinzione della sua partecipazione all'attività illecita e quindi a configurare una colpa grave, ostativa all'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La norma riconosce il diritto all'equa riparazione salvo che l'interessato abbia dato causa alla misura per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare se la condotta dell'interessato abbia effettivamente inciso causalmente sull'adozione o sul mantenimento della custodia cautelare.
art. 43 cod. pen.
Richiamato per la nozione di colpa: nel giudizio riparatorio la colpa grave si valuta come comportamento caratterizzato da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza tale da rendere prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Sez. Unite, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Ha precisato che il dolo idoneo a escludere l'indennizzo comprende anche la condotta consapevole che, secondo le regole di esperienza, crea allarme sociale e giustifica l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010 (D'Ambrosio)
Ha stabilito che il giudice della riparazione deve valutare la condotta del soggetto anche anteriormente e successivamente alla misura e, in generale, al momento della legale conoscenza della pendente azione a suo carico.
Sez. U, Sentenza n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Ha affermato che il giudice della riparazione deve seguire un percorso motivazionale autonomo rispetto al giudice di cognizione: non si tratta di accertare la sussistenza del reato, ma se le condotte hanno concorso, anche in concorso con errori altrui, alla produzione dell'evento detentivo.
Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007
Giurisprudenza consolidata secondo cui le "frequentazioni ambigue" con soggetti coinvolti in traffici illeciti, se non giustificate, possono integrare comportamento gravemente colposo idoneo a escludere l'indennizzo.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha un autonomo potere valutativo: può riesaminare il materiale probatorio per stabilire se la condotta dell'interessato abbia causato o concorso all'adozione della misura cautelare, ma non può rimettere in discussione fatti definitivamente accertati in senso contrario dal giudice di cognizione.
- La sussistenza dell'ostativo "dolo" o della "colpa grave" deve essere valutata ex ante, in termini di idoneità della condotta a ingenerare la ragionevole convinzione nell'autorità giudiziaria che la misura fosse necessaria.
- Le "frequentazioni ambigue" e i contenuti intercettati, anche se non numericamente abbondanti, possono giustificare il diniego dell'indennizzo se appaiono oggettivamente idonei a costituire indizi di complicità con il gruppo criminoso.
- Nel giudizio di cassazione contro un rigetto di domanda di riparazione, le censure che chiedono una rivalutazione del merito probatorio (fatti e valutazione delle intercettazioni) sono difficilmente accolte: la verifica in sede di legittimità è limitata ai profili di diritto e di motivazione.
- Il comportamento da valutare comprende anche la condotta successiva alla misura o alla conoscenza dell'indagine: omissioni rilevanti o atteggiamenti che mantengono lo stato di allarme possono aggravare la valutazione di colpa.
- Per ottenere l'indennizzo l'attore deve dimostrare l'assenza di contributo causale proprio alla misura; al contrario, l'esistenza di rapporti e comunicazioni con elementi apicali dell'organizzazione rende probabile il riconoscimento della colpa grave e il conseguente rifiuto dell'indennizzo.
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