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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8524/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione subita nel periodo 4/11/2008-6/11/2009 in relazione a indagini su associazione per delinquere aggravata e ricettazione; il ricorrente era poi stato assolto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Lecce divenuta definitiva il 30/10/2017. Il giudice della riparazione aveva escluso l'indennizzo ritenendo che il ricorrente avesse dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare sulla base di conversazioni intercettate e di frequenti contatti con esponenti di vertice dell'organizzazione (in particolare rapporti con il Liuzzi) e contenuti ambigui nelle conversazioni. La difesa ha censurato la violazione dell'art. 314 c.p.p. e la motivazione apparsa apodittica, sostenendo che il giudice della riparazione abbia di fatto riesaminato il merito (ricreando la valutazione del giudice cautelare) e che le intercettazioni relative al Balestra fossero esigue e non significative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello: il giudice della riparazione può rivalutare il materiale probatorio con un iter motivazionale autonomo per verificare se la condotta dell'interessato abbia concorso a determinare la custodia cautelare per dolo o colpa grave. Alla luce della giurisprudenza richiamata, la Corte ha condiviso la valutazione che le ambigue frequentazioni del ricorrente e il contenuto delle intercettazioni fossero idonei a ingenerare nella autorità procedente la ragionevole convinzione della sua partecipazione all'attività illecita e quindi a configurare una colpa grave, ostativa all'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero, liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    La norma riconosce il diritto all'equa riparazione salvo che l'interessato abbia dato causa alla misura per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare se la condotta dell'interessato abbia effettivamente inciso causalmente sull'adozione o sul mantenimento della custodia cautelare.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato per la nozione di colpa: nel giudizio riparatorio la colpa grave si valuta come comportamento caratterizzato da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza tale da rendere prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • Sez. Unite, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Ha precisato che il dolo idoneo a escludere l'indennizzo comprende anche la condotta consapevole che, secondo le regole di esperienza, crea allarme sociale e giustifica l'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010 (D'Ambrosio)

    Ha stabilito che il giudice della riparazione deve valutare la condotta del soggetto anche anteriormente e successivamente alla misura e, in generale, al momento della legale conoscenza della pendente azione a suo carico.

  • Sez. U, Sentenza n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    Ha affermato che il giudice della riparazione deve seguire un percorso motivazionale autonomo rispetto al giudice di cognizione: non si tratta di accertare la sussistenza del reato, ma se le condotte hanno concorso, anche in concorso con errori altrui, alla produzione dell'evento detentivo.

  • Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007

    Giurisprudenza consolidata secondo cui le "frequentazioni ambigue" con soggetti coinvolti in traffici illeciti, se non giustificate, possono integrare comportamento gravemente colposo idoneo a escludere l'indennizzo.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione ha un autonomo potere valutativo: può riesaminare il materiale probatorio per stabilire se la condotta dell'interessato abbia causato o concorso all'adozione della misura cautelare, ma non può rimettere in discussione fatti definitivamente accertati in senso contrario dal giudice di cognizione.
  • La sussistenza dell'ostativo "dolo" o della "colpa grave" deve essere valutata ex ante, in termini di idoneità della condotta a ingenerare la ragionevole convinzione nell'autorità giudiziaria che la misura fosse necessaria.
  • Le "frequentazioni ambigue" e i contenuti intercettati, anche se non numericamente abbondanti, possono giustificare il diniego dell'indennizzo se appaiono oggettivamente idonei a costituire indizi di complicità con il gruppo criminoso.
  • Nel giudizio di cassazione contro un rigetto di domanda di riparazione, le censure che chiedono una rivalutazione del merito probatorio (fatti e valutazione delle intercettazioni) sono difficilmente accolte: la verifica in sede di legittimità è limitata ai profili di diritto e di motivazione.
  • Il comportamento da valutare comprende anche la condotta successiva alla misura o alla conoscenza dell'indagine: omissioni rilevanti o atteggiamenti che mantengono lo stato di allarme possono aggravare la valutazione di colpa.
  • Per ottenere l'indennizzo l'attore deve dimostrare l'assenza di contributo causale proprio alla misura; al contrario, l'esistenza di rapporti e comunicazioni con elementi apicali dell'organizzazione rende probabile il riconoscimento della colpa grave e il conseguente rifiuto dell'indennizzo.

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