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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11597/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la condanna per la contravvenzione di cui all'art.1161 cod. nav. sostenendo: (1) che, ai sensi dell'art.2 L.R. Sicilia n.15/2005, la gestione degli stabilimenti balneari è consentita tutto l'anno e dunque non andavano smontati i manufatti amovibili; (2) mancanza del dolo per un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni e richiamo all'art.246 L.145/2018 che autorizzava il mantenimento dei manufatti amovibili fino al 31/12/2020; (3) esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e legittimo affidamento, avendo i ricorrenti predisposto richiesta di proroga fino al 2033; in subordine chiedevano assoluzione o proscioglimento e riconoscimento delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'appello originario, convertito in ricorso per cassazione, non possedeva i requisiti formali e sostanziali propri del rimedio di cassazione (la sentenza impugnata era non appellabile ai sensi dell'art.593, comma 3, cod. proc. pen.) e le censure non erano inquadrate tra quelle previste dall'art.606 cod. proc. pen. Non essendo ammissibile il mezzo di impugnazione adottato, la Corte non ha esaminato il merito delle eccezioni sostanziali (normative o di particolare tenuità). Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1161 cod. nav.

    Norma sanzionatoria applicata in primo grado per la contravvenzione; il giudice di legittimità non ha valutato il merito della sua applicazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2 L.R. Sicilia n. 15/2005

    la gestione di stabilimenti balneari è consentita tutto l'anno

    Argomentazione dei ricorrenti per sostenere l'assenza dell'obbligo di smontaggio dei manufatti amovibili; la Corte non ha valutato la fondatezza di tale interpretazione per ragioni procedurali.

  • art. 246 L. 145/2018

    possibilità di mantenere i manufatti amovibili installati fino al 31 dicembre 2020

    Richiamata dai ricorrenti come motivo di legittimo affidamento e di assenza di responsabilità penale; la Corte non si è pronunciata sul suo rilievo sostanziale a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha rilevato che la sentenza di merito era non appellabile ai sensi di questa disposizione, rendendo inadeguata l'impugnazione con appello e la sua conversione in ricorso per cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato che il ricorso per cassazione deve contenere motivi conformi alle fattispecie previste da questa norma; i ricorrenti avevano formulato censure estranee alle tipologie previste, rendendo il ricorso inammissibile.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare i limiti della conversione dell'atto di impugnazione: la conversione può avere efficacia solo se l'atto possiede le caratteristiche del rimedio effettivamente proponibile; non opera per sanare un uso consapevole di un mezzo di impugnazione non consentito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per l'imposizione delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato equitativamente la somma in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma evocata dai ricorrenti in subordine per chiedere l'assoluzione; non è stata esaminata nel merito per effetto dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto invocata dai ricorrenti; la Corte non si è pronunciata sul suo applicabilità per ragioni procedurali.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'esenzione da colpa nella proposizione dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che i ricorrenti non avessero colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La conversione di un appello in ricorso per cassazione non sanifica la mancanza dei requisiti sostanziali e formali propri del rimedio di cassazione: l'atto deve contenere i motivi e le forme previste per la cassazione, altrimenti è inammissibile.
  • Quando la sentenza di merito è espressamente non appellabile (art.593, comma 3, c.p.p.), l'esperimento dell'appello è inadeguato e può portare all'inammissibilità dell'impugnazione anche se poi convertita in altro mezzo.
  • Il giudice di legittimità valuta preliminarmente l'ammissibilità formale dello strumento processuale: se il mezzo è consapevolmente errato e le censure sono formulate secondo quello strumento, il ricorso è dichiarato inammissibile senza esame del merito.
  • L'inammissibilità processuale comporta conseguenze economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.); chi impugna deve quindi verificare con attenzione il corretto rimedio procedurale prima di proporre gravami.
  • Questioni sostanziali (es.: interpretazioni normative, legittimo affidamento, particolare tenuità) devono essere sollevate con il rimedio processuale corretto e con adeguata motivazione probatoria: se la forma processuale è errata, tali questioni non saranno esaminate.

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