Cassazione Penale, Sentenza n. 11597/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la condanna per la contravvenzione di cui all'art.1161 cod. nav. sostenendo: (1) che, ai sensi dell'art.2 L.R. Sicilia n.15/2005, la gestione degli stabilimenti balneari è consentita tutto l'anno e dunque non andavano smontati i manufatti amovibili; (2) mancanza del dolo per un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni e richiamo all'art.246 L.145/2018 che autorizzava il mantenimento dei manufatti amovibili fino al 31/12/2020; (3) esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e legittimo affidamento, avendo i ricorrenti predisposto richiesta di proroga fino al 2033; in subordine chiedevano assoluzione o proscioglimento e riconoscimento delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'appello originario, convertito in ricorso per cassazione, non possedeva i requisiti formali e sostanziali propri del rimedio di cassazione (la sentenza impugnata era non appellabile ai sensi dell'art.593, comma 3, cod. proc. pen.) e le censure non erano inquadrate tra quelle previste dall'art.606 cod. proc. pen. Non essendo ammissibile il mezzo di impugnazione adottato, la Corte non ha esaminato il merito delle eccezioni sostanziali (normative o di particolare tenuità). Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 1161 cod. nav.
Norma sanzionatoria applicata in primo grado per la contravvenzione; il giudice di legittimità non ha valutato il merito della sua applicazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 2 L.R. Sicilia n. 15/2005
la gestione di stabilimenti balneari è consentita tutto l'anno
Argomentazione dei ricorrenti per sostenere l'assenza dell'obbligo di smontaggio dei manufatti amovibili; la Corte non ha valutato la fondatezza di tale interpretazione per ragioni procedurali.
art. 246 L. 145/2018
possibilità di mantenere i manufatti amovibili installati fino al 31 dicembre 2020
Richiamata dai ricorrenti come motivo di legittimo affidamento e di assenza di responsabilità penale; la Corte non si è pronunciata sul suo rilievo sostanziale a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato che la sentenza di merito era non appellabile ai sensi di questa disposizione, rendendo inadeguata l'impugnazione con appello e la sua conversione in ricorso per cassazione.
art. 606 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato che il ricorso per cassazione deve contenere motivi conformi alle fattispecie previste da questa norma; i ricorrenti avevano formulato censure estranee alle tipologie previste, rendendo il ricorso inammissibile.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare i limiti della conversione dell'atto di impugnazione: la conversione può avere efficacia solo se l'atto possiede le caratteristiche del rimedio effettivamente proponibile; non opera per sanare un uso consapevole di un mezzo di impugnazione non consentito.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per l'imposizione delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato equitativamente la somma in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma evocata dai ricorrenti in subordine per chiedere l'assoluzione; non è stata esaminata nel merito per effetto dell'inammissibilità procedurale.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto invocata dai ricorrenti; la Corte non si è pronunciata sul suo applicabilità per ragioni procedurali.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione ai criteri per l'esenzione da colpa nella proposizione dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che i ricorrenti non avessero colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La conversione di un appello in ricorso per cassazione non sanifica la mancanza dei requisiti sostanziali e formali propri del rimedio di cassazione: l'atto deve contenere i motivi e le forme previste per la cassazione, altrimenti è inammissibile.
- Quando la sentenza di merito è espressamente non appellabile (art.593, comma 3, c.p.p.), l'esperimento dell'appello è inadeguato e può portare all'inammissibilità dell'impugnazione anche se poi convertita in altro mezzo.
- Il giudice di legittimità valuta preliminarmente l'ammissibilità formale dello strumento processuale: se il mezzo è consapevolmente errato e le censure sono formulate secondo quello strumento, il ricorso è dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- L'inammissibilità processuale comporta conseguenze economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.); chi impugna deve quindi verificare con attenzione il corretto rimedio procedurale prima di proporre gravami.
- Questioni sostanziali (es.: interpretazioni normative, legittimo affidamento, particolare tenuità) devono essere sollevate con il rimedio processuale corretto e con adeguata motivazione probatoria: se la forma processuale è errata, tali questioni non saranno esaminate.
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