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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22006/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati connessi a stupefacenti, articolando tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria rispetto al reato associativo (si sostiene che i rapporti del Salerno fossero esclusivamente con Luigi Abbruzzese e non vi fosse prova di adesione a un'organizzazione più ampia; i collaboratori non avrebbero indicato la sua partecipazione); 2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e attualità del pericolo di reiterazione, poiché le condotte contestate risalirebbero al 2018 e non vi sarebbero fatti successivi; 3) violazione di legge relativa alle ipotesi di cessione, deducendo che non si possa contestare l'art. 73, comma 1, in assenza di prova sulla tipologia della sostanza ceduta e senza accertamento preciso di qualità e quantità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente alla gravità indiziaria rispetto al reato associativo (capo 173): il giudice ha osservato che dai fatti emerge un rapporto esclusivo tra Salerno e Luigi Abbruzzese, riconoscendo che la mera disponibilità o ripetuti acquisti da un singolo apicale non dimostrano di per sé l'adesione all'associazione criminale; di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata soltanto con riferimento al capo relativo all'associazione e alle esigenze cautelari ad essa collegate, disponendo il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. Per il resto il ricorso è stato respinto: la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi indiziari a sostegno delle contestazioni di spaccio (art. 73), escludendo l'ipotesi lieve in ragione della rilevanza economica, della ripetitività e della non occasionalità delle condotte; ha inoltre ritenuto irrilevante, nella fase cautelare, l'incertezza sulla tipologia della sostanza quando sussistono elementi che escludono la minima offensività del fatto. Le esigenze cautelari dovranno essere rivalutate dopo il nuovo esame della gravità indiziaria relativo all'associazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990 - art. 74

    La norma punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha interpretato che per ritenere l'adesione occorrono indizi di una partecipazione volontaria e consapevole con apporto operativo all'organizzazione, non la mera frequentazione o rapporti con un singolo fornitore

  • D.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73

    In tema di cessione, sebbene manchi il preciso accertamento di tipologia e quantità per alcune imputazioni, la Corte ha ritenuto che la ripetitività, la rilevanza economica e la non occasionalità degli acquisti consentono di escludere l'ipotesi lieve (comma 5) e giustificano la sussistenza di indizi gravi nella fase cautelare; l'incertezza sulla tipologia della sostanza non è determinante in questa fase

  • Codice di procedura penale - art. 309

    La norma sulla competenza per il riesame è stata richiamata per disporre il rinvio al Tribunale di Catanzaro, che dovrà procedere al nuovo giudizio sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari

Massime di principio

  • Per il reato associativo (art. 74 T.U. stupefacenti) non basta la frequentazione o il rapporto continuativo con un singolo membro di vertice: è necessario dimostrare una partecipazione consapevole e un contributo operativo all'organizzazione
  • La mera commissione ripetuta di reati-fine in concorso con altri non è automaticamente sufficiente a provare l'appartenenza associativa; occorrono indizi che evidenzino interazioni strutturate e ruoli nell'ambito del gruppo
  • Nella fase cautelare la prova indiziaria può ritenersi sufficiente anche se manca il preciso accertamento della tipologia o della quantità della sostanza, quando elementi come la rilevanza economica, la ripetitività e la non occasionalità mostrino la non lieve offensività dell'azione
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, ecc.) sono valutate anche in relazione alla gravità indiziaria: un annullamento parziale per carenza di indizi associativi assorbe la valutazione preventiva che dovrà essere riesaminata in seguito
  • In ricorsi avversi a misure cautelari è strategico documentare l'assenza di collegamenti organizzativi (comunicazioni, ruoli, contributi operativi) e la peculiare natura dei rapporti con eventuali fornitori per distinguere il piccolo spaccio dall'adesione a un'associazione

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