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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22248/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino straniero impugnava due decreti del Giudice di pace con cui era stata prorogata per due volte la misura del trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri. Nel primo ricorso censurava, in via principale, la motivazione del decreto di proroga del 18 giugno 2021, sostenendo che il provvedimento si limitasse a un rinvio generico alle ragioni della Questura e al verbale d'udienza, senza indicare in modo autonomo e specifico i presupposti di legge né confutare le difese svolte all'udienza. Deduceva inoltre la mancanza di elementi concreti per ritenere probabile l'identificazione e l'illegittimità della convalida per asserita mancanza di delega del Questore al funzionario di polizia. Nel secondo ricorso, avverso il decreto del 16 luglio 2021, proponeva motivi sostanzialmente analoghi, contestando ancora la proroga del trattenimento per mancanza dei presupposti legali, l'assenza di elementi concreti sulla probabilità di identificazione e la mancanza di un valido accordo con il Paese di origine ai fini del rimpatrio. La Corte ha ritenuto preliminarmente riuniti i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva; ha poi accolto il secondo motivo del primo ricorso, ravvisando una motivazione meramente apparente del decreto di proroga, perché il giudice di merito si era limitato a recepire le motivazioni della Questura senza dare risposta alle specifiche eccezioni difensive. Gli altri motivi del primo ricorso sono stati dichiarati assorbiti. La nullità del primo decreto ha determinato, per conseguenza, anche l'illegittimità del successivo decreto di ulteriore proroga, che è stato anch'esso cassato senza rinvio, perché venuto meno il titolo giustificativo del trattenimento nel periodo intermedio e perché erano già spirati i termini per un nuovo giudizio di convalida.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi, ha accolto il secondo motivo del ricorso relativo al decreto del 18 giugno 2021 per motivazione apparente, ha assorbito gli altri motivi, e ha cassato senza rinvio sia quel decreto sia il successivo decreto del 16 luglio 2021. Ha inoltre disposto che le spese non fossero regolate dalla Corte, rinviando la liquidazione al giudice di pace secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di controversia contro un'Amministrazione statale e di parte ammessa al gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo sulla nullità del decreto per motivazione apparente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente e al dovere di pronuncia sulle difese

  • art. 14, commi 1.1., 3, 4, 5 e 5-bis, d.lgs. n. 286/1998

    norma base sulla proroga del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per i rimpatri

  • art. 15, paragrafi 2, 3, 4 e 6, Direttiva 2008/115/CE

    richiamata quale disciplina sovranazionale del trattenimento e della sua proroga

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in cassazione

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato per la riunione delle impugnazioni

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione in cassazione senza rinvio

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per escludere la condanna alle spese in favore dello Stato quando soccombente sia un'Amministrazione statale

Massime di principio

  • Il provvedimento di proroga del trattenimento amministrativo dello straniero deve contenere una motivazione effettiva e non meramente adesiva, idonea a rendere controllabile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Il semplice rinvio alle ragioni della Questura o al verbale d'udienza non è sufficiente quando il giudice non affronti specificamente le eccezioni difensive sollevate nel contraddittorio.
  • La mancanza di una motivazione non apparente determina la nullità del decreto di proroga del trattenimento.
  • L'annullamento del primo decreto di proroga travolge, per consequenzialità, i successivi decreti che presuppongono la perdurante legittimità del trattenimento, perché viene meno la giustificazione del trattenimento nel tempo intermedio.
  • Quando, per effetto della cassazione, non residuano i termini per un nuovo giudizio di convalida, la Corte può cassare il provvedimento senza rinvio.
  • Nei giudizi promossi da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato contro un'Amministrazione statale, la liquidazione delle spese segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 e non una condanna ordinaria alle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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