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Sentenza

Sentenza n. 2091/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento K10/-OMISSIS- di diniego di cittadinanza, emesso dal Ministero dell'Interno il 5.02.2020 e notificato al ricorrente in data 19.05.2020, con il quale veniva respinta la domanda di cittadinanza, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

Giustizia amministrativa202006387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'Interno sulla domanda presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato nel 2016 domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza nel 2020, richiamando un rapporto della Questura dal quale risultava che nel 2012 il richiedente era stato denunciato in stato di arresto per violazione dell'art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. n. 309/1990 e per detenzione abusiva di armi. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, nonché eccesso di potere per omessa considerazione della sua integrazione nella comunità nazionale. Ha evidenziato l'assenza di condanne e di procedimenti penali pendenti, oltre all'elevato livello di integrazione sociale, economica e lavorativa raggiunto in Italia. Il Ministero ha chiesto il rigetto, depositando il fascicolo procedimentale e una relazione difensiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo il diniego. Le censure sono state esaminate congiuntamente perché strettamente connesse. Il provvedimento ministeriale è stato giudicato adeguatamente motivato, poiché indicava il rapporto informativo della Questura e la vicenda penale posta a fondamento della valutazione negativa, rendendo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito. Non sussistevano carenze istruttorie né travisamento dei fatti: la denuncia in stato di arresto per fatti concernenti stupefacenti e detenzione abusiva di armi poteva essere valutata negativamente nell'ambito dell'ampia discrezionalità propria del procedimento di naturalizzazione, anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale e dall'assenza di condanna. Le condotte erano state commesse nel decennio antecedente alla domanda, considerato dalla giurisprudenza quale periodo di osservazione durante il quale il richiedente deve dimostrare una condotta priva di mende; il decennio non costituisce tuttavia il limite temporale dell'indagine amministrativa. La gravità delle condotte, ritenute astrattamente indicative di pericolosità sociale e potenzialmente lesive di beni fondamentali, giustificava il giudizio prognostico negativo anche in un'ottica di precauzione. L'integrazione sociale, lavorativa ed economica e l'assenza di pericolosità attuale non sono state ritenute decisive, poiché costituiscono condizioni ordinarie e minime per il soggiorno regolare e per la presentazione della domanda, non già meriti speciali idonei a superare i dubbi sull'affidabilità del richiedente. Il diniego è stato quindi ritenuto congruo, ragionevole e proporzionato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per residenza richiede una valutazione non meramente quantitativa della durata del soggiorno, ma anche qualitativa, riferita al comportamento mantenuto nel periodo di osservazione e all'adeguata assimilazione dei valori fondamentali della comunità nazionale.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il provvedimento di diniego deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; tale obbligo è stato ritenuto rispettato mediante il richiamo al rapporto informativo della Questura e ai fatti contestati.

  • art. 6 l. n. 241/1990

    L'istruttoria amministrativa deve consentire una valutazione effettiva dei fatti rilevanti; nel caso concreto il TAR ha ritenuto adeguata l'istruttoria svolta dall'Amministrazione.

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990

    La violazione in materia di sostanze stupefacenti può assumere rilievo autonomo nella valutazione amministrativa dell'affidabilità del richiedente, anche a prescindere dall'esito del procedimento penale.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    L'integrazione e il rispetto delle condizioni richieste per il soggiorno costituiscono presupposti ordinari della permanenza regolare dello straniero e non integrano, di per sé, meriti speciali nel procedimento di naturalizzazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Le condizioni di integrazione e di assenza di pericolosità rilevanti per il soggiorno sono state considerate requisiti minimi, non sufficienti da soli a fondare la concessione della cittadinanza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità, dovendo formulare un giudizio complessivo e prognostico sull'affidabilità del richiedente e sulla sua piena adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
  • Ai fini della naturalizzazione, fatti penalmente rilevanti possono essere valutati negativamente dall'Amministrazione anche in assenza di condanna o di procedimenti penali pendenti, poiché la valutazione amministrativa dell'affidabilità è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
  • La commissione di condotte antigiuridiche nel decennio antecedente alla domanda rientra nel periodo di osservazione rilevante per verificare la continuità di una condotta priva di mende; il decennio costituisce un parametro temporale qualificato, ma non impedisce all'Amministrazione di considerare fatti anteriori dotati di particolare valore sintomatico.
  • Nel procedimento di naturalizzazione, la stabile occupazione, l'integrazione sociale ed economica e l'assenza di pericolosità attuale costituiscono normalmente condizioni minime della permanenza regolare dello straniero e non sono, da sole, elementi sufficienti a superare fatti negativi ritenuti sintomatici di inaffidabilità.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su fatti idonei a porre in dubbio l'adesione del richiedente ai valori fondamentali della comunità nazionale è legittimo quando espone adeguatamente i fatti e il percorso logico della valutazione e risulta congruo, ragionevole e proporzionato rispetto alla natura definitiva dell'ammissione alla comunità nazionale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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