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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3977/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava l'esecutività della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello il 2.12.1997 per inesistenza del titolo esecutivo, in quanto non sarebbe stato validamente notificato all'imputato contumace l'avviso di deposito con l'estratto contumaciale della sentenza (ex art. 548 c.p.p. nel testo previgente). La difesa sosteneva che tale notifica è imprescindibile e non può essere sostituita da altri atti (es. notifica successiva di copia della sentenza ai difensori), e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare i documenti originali e, in caso di mancata notificazione, dichiarare la mancata formazione del titolo esecutivo e disporre la notificazione ex art. 548.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la valutazione della Corte di Appello secondo cui la notificazione della copia della sentenza ai difensori in data 15.4.2015 avrebbe sanato la mancata notificazione dell'avviso di deposito con estratto contumaciale del 1997. La Suprema Corte ha ricordato che per le sentenze pronunciate prima della L. 28.4.2014 n.67 si applicava il previgente art. 548 che imponeva la notifica all'imputato contumace e che tale notifica non è equipollente ad altri atti. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, cui ha imposto di verificare documentalmente la regolarità delle notifiche (trasmissione all'U.N.E.P., perfezionamento delle notifiche) e, in caso negativo, dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo e disporre la notificazione "illo tempore" ai sensi dell'art. 670 c.p.p., con i conseguenti effetti per i termini di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 548 cod. proc. pen. (testo previgente)

    Per le sentenze pronunciate prima della L. 28.4.2014 n.67 la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace era obbligatoria e non poteva essere sostituita da altri atti; da quella notificazione decorreva il termine per impugnare.

  • L. 28.4.2014 n.67

    Ha modificato la disciplina della notificazione e dei termini di impugnazione; tuttavia le modifiche non trovano applicazione alle sentenze pronunciate anteriormente (quindi alla sentenza del 2.12.1997).

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Riguarda la remissione in termini; il suo ambito presuppone la regolare formazione del titolo esecutivo e la mancata conoscenza dello stesso da parte dell'interessato, distinta dalla contestazione della mancata formazione del titolo.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione, accertata l'omessa formazione del titolo esecutivo per mancata notificazione, di disporre la notificazione non eseguita "illo tempore" e adottare i provvedimenti conseguenti.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U, Sent. n. 35402/2003 e Sez.1, Sent. n. 50471/2018)

    Confermano il principio che la notificazione dell'avviso di deposito con estratto per la sentenza contumaciale non è equipollente ad altri atti (es. ordine di esecuzione o notifica di copia della sentenza) e che tale adempimento è imprescindibile ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.

Massime di principio

  • Per sentenze pronunciate prima della L. 28.4.2014 n.67 (regime previgente) la notificazione all'imputato contumace dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è obbligatoria e non può essere sostituita da altri atti o notifiche successive ad altri soggetti.
  • Se viene dedotta l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata notificazione, il giudice dell'esecuzione deve verificare documentalmente la regolarità delle notifiche (atti originali, trasmissione all'U.N.E.P., perfezionamento) e non limitarsi alle annotazioni in calce alla sentenza.
  • In caso di accertata mancata notificazione dell'avviso di deposito con estratto, il provvedimento corretto è la dichiarazione di inesistenza del titolo esecutivo e la contestuale disposizione della notificazione mancata (ex art. 670), non la valutazione ai sensi di remissione in termini (art. 175) che presuppone invece l'esistenza del titolo.
  • La successiva ricezione di copia della sentenza da parte di difensori fiduciari non sanifica la mancata notifica dell'avviso di deposito con estratto e non fa decorrere i termini di impugnazione previsti per l'imputato contumace.
  • Quando si contestano notifiche relative a sentenze contumaciali, è necessario distinguere tra vizi formali che possono essere sanati e l'assenza totale della notificazione prescritta: nel secondo caso il rimedio è la dichiarazione di non esecutività e la rinnovazione della notifica.

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