Cassazione Penale, Sentenza n. 16350/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Rosa impugnava la sentenza di condanna per estorsione ex art. 629 c.p., sostenendo di essere stato mero intermediario che, per incarico e nell'esclusivo interesse della vittima, aveva trattato la restituzione del trattore rubato senza alcun tornaconto personale e senza usare violenza o minacce. Ha contestato l'attendibilita della persona offesa, la mancanza di riscontri alle sue dichiarazioni e la carenza di prova circa la volontà dell'imputato di agevolare l'autore del furto o di trarre profitto dalla vicenda. Ha infine dedotto violazione del principio del ragionevole dubbio e vizio della motivazione dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha richiamato il principio secondo cui chi tratta la restituzione di refurtiva dietro pagamento può essere responsabile di estorsione solo se agisce anche nell'interesse del ladro o per lucrare una somma; diversamente, l'intervento compiuto per incarico e nell'esclusivo interesse della vittima senza profitto non integra il concorso in estorsione. Il Collegio ha constatato che i giudici di merito non hanno adeguatamente motivato oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità soggettiva di De Rosa, non avendo esaminato o confutato le deduzioni difensive e non avendo fornito elementi univoci di profitto o di accordo concorsuale con l'estorsore. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame del materiale probatorio e verifica, in piena autonomia, dell'elemento soggettivo del reato. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
L'estorsione si configura quando con violenza o minaccia si costringe taluno a dare o promettere qualcosa; per il concorso rileva anche l'elemento soggettivo che dimostri che l'intermediario abbia agito nell'interesse dell'autore del reato o per lucro personale
Giurisprudenza di legittimità sulla figura dell'intermediario
Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017 Benestare, Rv. 270723; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017 Bonapitacola, Rv. 269117; Sez. 2, n. 6329 del 13/12/2023 Raduano (non massimata)
La giurisprudenza afferma che chi tratta la restituzione della refurtiva per incarico e nell'esclusivo interesse della vittima, senza trarne profitto, non risponde di concorso in estorsione; occorre prova del contributo finalizzato a esercitare pressione per l'illecita pretesa o del profitto ottenuto dall'intermediario
Principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' e onere della motivazione
In caso di dubbio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo o di ricostruzioni alternative plausibili, la condanna non può reggersi su motivazioni carenti o apodittiche; i giudici devono esaminare e confutare le deduzioni difensive e fornire un percorso logico-giuridico coerente
Massime di principio
- Distinguere sempre se l'intermediario agisce nell'esclusivo interesse della vittima e senza profitto oppure in concorso con l'autore del furto: la sola mediazione non basta a integrare l'estorsione
- Per configurare concorso in estorsione è necessaria prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intenzione dell'intermediario di agevolare l'autore del reato o di lucrare sulla trattativa
- La presenza di elementi quali l'uso del plurale o un tono confidenziale nelle conversazioni non è di per sé sufficiente a provare il concorso; servono riscontri che dimostrino accordo o beneficio
- Se la persona offesa è l'unica fonte di accusa e vi sono incongruenze o possibili spiegazioni alternative, il giudice deve cercare riscontri probatori e motivare specificamente perché ritiene attendibile la versione accusatoria
- Comportamenti posteriori al fatto, come la continuazione di rapporti sociali tra vittima e presunto intermediario, possono indebolire l'ipotesi di collaborazione estorsiva e devono essere adeguatamente considerati
- In caso di incertezza sul ruolo e sull'intento dell'intermediario il rimedio è la valutazione a favore del principio di non colpevolezza e/o il rinvio per un nuovo esame probatorio con valutazioni di merito autonome
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