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Sentenza

Sentenza n. 4605/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 14 settembre 2022, nonché di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi del comma 9 bis dell’art. 9 ter del d. l. 19.6.2015 n. 78 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015 n. 125”;

Giustizia amministrativa202303007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali, accordi e atti regionali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di individuazione degli importi dovuti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 che aveva fissato i tetti regionali nella misura del 4,4% per gli anni 2015-2018, gli atti delle Conferenze e la determinazione della Regione Emilia-Romagna del 12 dicembre 2022, con la quale erano stati individuati i fornitori soggetti al ripiano e i relativi importi. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nelle more è intervenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società ha dichiarato di avere effettuato tale pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 presupponga la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento dell’importo ridotto. Poiché tale conferma regionale non risultava intervenuta, non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della società di avere versato il 25% degli importi richiesti consentiva di desumere la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sul merito dell’impugnazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    La cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali presuppone l’accertamento del pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma e la relativa comunicazione al TAR. In mancanza di tale accertamento, il pagamento dichiarato dalla parte determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    La normativa costituisce il fondamento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici e degli atti regionali di individuazione delle aziende e degli importi dovuti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la trattazione da remoto della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa prevede la cessazione della materia del contendere subordinandola a un accertamento amministrativo e alla sua comunicazione al giudice, tali adempimenti costituiscono presupposti necessari per dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere.
  • La mancata comunicazione dell’accertamento amministrativo non impedisce al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse qualora la parte ricorrente abbia dichiarato di avere adempiuto all’obbligazione ridefinita dalla sopravvenienza normativa, rendendo non più utile una pronuncia sul merito.
  • La cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse sono fattispecie processuali distinte: la prima richiede il presupposto formale previsto dalla legge, mentre la seconda può essere dichiarata quando viene meno l’utilità concreta della decisione anche in assenza di tale formalizzazione.
  • In presenza di una sopravvenienza normativa che riduce l’obbligazione controversa e di un pagamento dichiarato dalla parte, l’interesse alla decisione di annullamento degli atti presupposti può venire meno, con conseguente improcedibilità del ricorso e non definizione nel merito della legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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