Cassazione Penale, Sentenza n. 43513/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione della confisca di beni immobili formalmente intestati alla Noventi, disposta a seguito della condanna di Sabatino Granata per 416 bis. La ricorrente deduceva: (1) legittimazione a proporre l'istanza in quanto formale titolare dei beni; (2) novita della prova consistente nell'acquisto a titolo di donazione dei beni, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 634/2001 relativo alla nozione di prova nuova
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio di revocazione non sia esperibile contro la confisca conseguente a sentenza penale definitiva (confisca ex art. 12-sexies D.l. 8/6/1992 n. 306), richiedendosi invece il rimedio della revisione del giudicato per introdurre nuovi elementi diretti a scalfire l'accertamento di responsabilità. La Corte ha inoltre richiamato precedenti giurisprudenziali che escludono la revocazione da parte del giudice dell'esecuzione in tali ipotesi. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. 159/2011
si riferisce alla sola confisca di prevenzione
La disposizione è applicabile esclusivamente alle misure di prevenzione patrimoniale; non si può estendere il rimedio ivi previsto alla confisca conseguente a sentenza penale definitiva
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356)
confisca disposta con sentenza definitiva
La confisca ordinata con sentenza penale definitiva non è suscettibile di revoca da parte del giudice dell'esecuzione; la tutela per nuovi elementi di prova richiede la revisione del giudicato
art. 676 cod. proc. pen.
mancanza di potere del giudice dell'esecuzione di revocare la confisca conseguente a sentenza definitiva
Il giudice dell'esecuzione non dispone del potere di revocare la confisca prevista da sentenza penale definitiva, essendo la materia esclusa dall'ambito di applicazione delle norme sulla revoca delle misure di prevenzione
Sezioni Unite n. 634 del 2001 (Pisano)
concetto di prova nuova ricomprende anche le prove acquisite in giudizio ma non valutate neanche implicitamente
Principio generale sulla nozione di prova nuova applicabile in tema di revocazione/revisione; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che tale principio non autorizzi la revocazione della confisca conseguente a condanna definitiva
art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Vizi denunciati con il ricorso (erronea applicazione della nozione di prova nuova; illogicità della motivazione sul difetto di legittimazione)
Articoli che delimitano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi inidonei a superare il limite di inammissibilità per la materia della confisca penale definitiva
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenza della dichiarazione di inammissibilita e condanna alle spese
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
riferimento alla Cassa delle ammende e alla valutazione dell'assenza di colpa
Principio secondo cui può essere disposta la somma a favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi che dimostrino che la parte abbia proposto il ricorso non per colpa
Massime di principio
- La revocazione non è il rimedio competente per impugnare la confisca conseguente a una sentenza penale definitiva: in tali casi occorre promuovere la revisione del giudicato se si ritiene di avere nuovi elementi che incidono sulla condanna
- La qualità di formale intestatario dei beni non garantisce automaticamente la legittimazione ad ottenere la revoca della confisca quando i beni siano ritenuti riconducibili al condannato; la legittimazione sostanziale può essere esclusa
- La nozione di 'prova nuova' può includere prove acquisite in giudizio ma non valutate, ma l'emergere di tali prove non determina automaticamente l'ammissibilità di rimedi straordinari se la disciplina del bene confiscato esclude la revocazione
- Prima di proporre rimedi esecutivi è necessario valutare la natura della confisca (penale vs prevenzione): i rimedi e i termini cambiano sensibilmente a seconda della qualifica
- In presenza di strumenti rimediali inadeguati il ricorrente rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende); conviene sempre valutare preventivamente il rimedio processuale corretto
- Se si intende contestare la provenienza dei beni (es. donazione), è opportuno verificare se tale circostanza sia davvero nuova rispetto al giudicato e, in caso contrario, utilizzare gli ordinari mezzi di impugnazione entro i termini previsti
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