Cassazione Penale, Sentenza n. 15258/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/09/2022 che ha rigettato il riesame del sequestro preventivo di euro 15.684,20 disposto con decreto del G.I.P. del 14/07/2022. La ricorrente contestava l'applicazione dell'art. 7, comma 1, d.l. n.4/2019 (reddito di cittadinanza), sostenendo che il possesso di partita IVA non può di per sé integrare omissione rilevante e che va accertata l'effettiva percezione di redditi incompatibili e il dolo specifico (efficienza causale dell'omissione ai fini dell'ottenimento indebito del beneficio). Denunciava altresì motivazione illogica del Tribunale che avrebbe confermato il sequestro basandosi solo sul dato formale della partita IVA senza verificare i redditi effettivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, ai fini del sequestro preventivo reale, è sufficiente il "fumus commissi delicti" (astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato) e non è richiesto il pieno accertamento della colpevolezza. Pur riconoscendo il contrasto giurisprudenziale circa la natura del reato di cui all'art. 7 d.l. 4/2019 (se rilevante a prescindere o solo se l'omissione/menzogna abbia effettiva efficacia causale sull'erogazione), la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la rilevanza dell'omissione (mancata dichiarazione di attività autonoma agricola con allevamento) e la sua potenziale incidenza sui redditi, sufficiente a configurare il fumus e il possibile dolo specifico nella prospettiva richiesta per confermare la misura cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente condannata alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 1
Norma che sanziona le false dichiarazioni o omissioni relative alla autodichiarazione per il reddito di cittadinanza; nella pronuncia la Corte evidenzia il contrasto interpretativo se l'art. 7 integri un reato di pericolo presunto o richieda l'effettiva incidenza causale dell'omissione sull'erogazione del beneficio, ma ritiene che, ai fini del sequestro preventivo, sia sufficiente la astratta sussumibilità del fatto e la rilevanza potenziale dell'omissione, con conseguente possibile sussistenza del dolo specifico
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 2, comma 1, lett. b), n. 4
Individua i potenziali beneficiari e i criteri di determinazione del reddito familiare per il reddito di cittadinanza; nel caso concreto la mancata dichiarazione di attività con partita IVA è stata ritenuta rilevante ai fini della determinazione del reddito
d.l. 31 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Riferimento procedurale presente negli atti per il trattamento del ricorso (richiami procedurali alla disciplina del procedimento), richiamato nell'intestazione del ricorso
Principio giurisprudenziale sul sequestro preventivo reale
La giurisprudenza consolidata della Cassazione afferma che per le misure cautelari reali (sequestro) non è necessario accertare integralmente la colpevolezza dell'indagato: è sufficiente il fumus commissi delicti (astratta possibilità di ricondurre il fatto a una fattispecie di reato) e la pericolosità della cosa come strumento del reato; la verifica non deve sconfinare nel sindacato sulla fondatezza concreta dell'accusa
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo reale (beni oggetto di misura cautelare) il giudice può limitarsi a valutare il fumus commissi delicti: non è necessario l'accertamento definitivo della colpevolezza o dei redditi effettivamente percepiti.
- La mera esistenza di una partita IVA non è automaticamente innocua: se l'omissione della dichiarazione riguarda attività produttive di reddito, essa può essere ritenuta rilevante e potenzialmente causale ai fini dell'ottenimento indebito del reddito di cittadinanza, giustificando misure cautelari in fase investigativa.
- Esiste contrasto giurisprudenziale su se l'art. 7 d.l. 4/2019 richieda sempre l'effettiva incidenza causale dell'omissione; la questione è rimessa alle Sezioni Unite, perciò in casi simili il giudice di merito deve comunque motivare la rilevanza dell'omissione e il suo potenziale impatto sui redditi.
- Difesa utile in situazioni analoghe: documentare tempestivamente i ricavi/elementi reddituali dell'attività non dichiarata e produrre elementi idonei a dimostrare l'assenza di dolo specifico o l'inefficacia causale dell'omissione rispetto all'erogazione del beneficio.
- Per il giudice cautelare: è consigliabile spiegare chiaramente la rilevanza dell'informazione omessa e perché, anche potenzialmente, essa può incidere sulla determinazione del beneficio, in modo da legittimare il sequestro anche nella prospettiva della sola astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato.
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