Cassazione Penale, Sentenza n. 20941/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato era destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria francese per l'esecuzione di una misura cautelare nell'ambito di un procedimento per tentato furto con violenza commesso in banda organizzata e partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla preparazione di un delitto, fatti descritti in ricorso come corrispondenti, nell'ordinamento italiano, a tentata rapina e associazione per delinquere. La Corte d'appello di Napoli aveva ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna. Con il ricorso per cassazione l'indagato deduceva: 1) violazione della L. n. 69 del 2005 e dei parametri costituzionali e convenzionali, per omessa verifica della compatibilità del sistema processuale francese con il diritto di difesa, sostenendo che la segretezza della fase istruttoria impedisse l'accesso agli atti e imponesse un controllo concreto e il rifiuto della consegna; 2) violazione dell'art. 6 L. n. 69 del 2005 per insufficienza descrittiva del mandato quanto al grado di partecipazione del ricorrente e per omessa richiesta di informazioni integrative ex art. 16; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, L. n. 69 del 2005, come modificato, nella parte in cui esclude il controllo sui gravi indizi di colpevolezza nei m.a.e. processuali; 4) istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla possibilità di sindacare un fumus minimo dell'accusa. Chiedeva, in via principale, l'annullamento senza rinvio della sentenza di consegna; in subordine l'annullamento con rinvio per acquisire informazioni integrative; in ulteriore subordine la rimessione alla Corte costituzionale o alla CGUE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha escluso che potesse essere effettuata in sede di esecuzione del m.a.e. una verifica della compatibilità del sistema processuale francese per il solo fatto della segretezza istruttoria, in assenza di allegazioni specifiche su carenze sistemiche o di un rischio reale e concreto di violazione dei diritti fondamentali. Ha inoltre affermato che, dopo la riforma del 2021, non è più richiesto né verificabile dalla Corte d'appello il controllo sui gravi indizi di colpevolezza e che la descrizione del fatto e del grado di partecipazione contenuta nel mandato era sufficiente ai fini della consegna. Sono state reputate manifestamente infondate sia la questione di legittimità costituzionale sia la richiesta di rinvio pregiudiziale. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
L. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 2 e 17
Le clausole generali di salvaguardia operano solo in presenza di motivi seri e comprovati di rischio reale di violazione dei diritti fondamentali; dopo la riforma, la Corte d'appello non deve verificare i gravi indizi di colpevolezza nel m.a.e. processuale.
art. 696-ter c.p.p.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul diritto di difesa e sull'accesso agli atti.
artt. 24 e 111 Cost.
Invocati per sostenere che il diritto di difesa e il giusto processo richiederebbero piena conoscenza degli atti e controllo sul fumus dell'accusa.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale del diritto a essere informato dell'accusa e a preparare la difesa.
artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamati quale parametro sovranazionale a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.
art. 16 L. 22 aprile 2005, n. 69
La richiesta di informazioni integrative deve essere specifica e funzionale alla decisione; non può essere esplorativa.
art. 6 L. 22 aprile 2005, n. 69
Il mandato deve contenere le indicazioni formali minime, tra cui la descrizione delle circostanze del reato e il grado di partecipazione del ricercato.
art. 17, comma 4, L. 22 aprile 2005, n. 69
La sua nuova formulazione esclude il controllo sui gravi indizi di colpevolezza nei m.a.e. di natura processuale.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario perché la questione interpretativa era già chiarita dalla normativa e dalla giurisprudenza UE.
art. 8 della decisione quadro 2002/584/GAI
Le indicazioni richieste nel mandato servono a fornire le informazioni formali minime per consentire una decisione rapida sulla consegna.
art. 1, comma 3, L. 22 aprile 2005, n. 69
Tra i controlli demandati allo Stato di esecuzione non rientra più la verifica del compendio indiziario in senso cautelare interno.
art. 7, par. 2, TUE
La possibilità di rifiutare la consegna per violazioni dei diritti fondamentali resta eccezionale finché non vi sia sospensione dei diritti dello Stato membro.
art. 18 e art. 18-bis L. 22 aprile 2005, n. 69
Richiamati come parte dei controlli che l'autorità di esecuzione può svolgere sulla consegna.
art. 606, comma 3, c.p.p.
In cassazione non possono essere dedotte questioni nuove non prospettate nel grado precedente.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, il rifiuto della consegna per violazione dei diritti fondamentali richiede allegazioni specifiche e un accertamento concreto di un rischio reale e individualizzato; non è sufficiente richiamare in astratto la segretezza della fase istruttoria dello Stato emittente.
- Dopo la riforma del 2021, per i mandati d'arresto europei di natura processuale l'autorità giudiziaria italiana non deve svolgere un sindacato sui gravi indizi di colpevolezza o sul fumus dell'accusa, essendo il controllo limitato ai requisiti di legge per la consegna.
- La descrizione delle circostanze del reato e del grado di partecipazione del ricercato nel mandato d'arresto europeo soddisfa una funzione informativa minima e non impone la ricostruzione dettagliata dell'intensità del contributo individuale secondo categorie tipiche del diritto interno.
- La richiesta di informazioni integrative allo Stato emittente deve essere specifica, non esplorativa e funzionale alla decisione; la mancata risposta non legittima di per sé il rifiuto della consegna se l'integrazione non riguarda un elemento decisivo ai fini di legge.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongano accertamenti istruttori non svolti nel giudizio di merito; il ricorso per cassazione non ha funzione sostitutiva o integrativa dell'istruzione davanti al giudice della consegna.
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