Sentenza n. 762/2026 - Firenze, Sezione 4
per l''annullamento del provvedimento del 20 giugno 2024 del Comune di Castiglione della Pescaia mediante il quale l’Amministrazione comunale ha ordinato alla società ricorrente la rimozione della segnaletica di divieto di accesso a stabilimento balneare in Loc. Riva del Sole, notificato in data 20 giugno 2024, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine comunale di rimozione della segnaletica di divieto di accesso a uno stabilimento balneare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 20 giugno 2024 con cui le era stato ordinato di rimuovere la segnaletica di divieto di accesso allo stabilimento balneare sito in località Riva del Sole, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti e conseguenziali. Il Comune si è costituito contestando le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Prima dell’udienza di discussione, la società ha dichiarato, con memoria del 5 marzo 2026, di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure rivolte contro l’ordine comunale. Il giudice ha rilevato che, nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di una dichiarazione espressa, il giudice non può decidere la controversia nel merito, procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e dell’andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel contesto della definizione del giudizio, senza un’ulteriore interpretazione esplicitata nella sentenza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente può disporre dell’azione e dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino a quando la causa è trattenuta in decisione.
- Quando il ricorrente rende una dichiarazione espressa e non equivoca di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito e senza poter procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Come è indicizzato
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