Cassazione Penale, Sentenza n. 20876/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 04/07/2022 che aveva rigettato l'istanza di scomputo dal cumulo della pena di 4 anni e 4 mesi irrogata con sentenza del 05/02/2004; il ricorrente deduceva violazione degli artt. 76 e 80 c.p. in relazione all'art. 663 c.p.p. e censurava la motivazione, sostenendo che la pena del 2004 era stata computata due volte nel provvedimento di cumulo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha prodotto né trascritto la documentazione atta a dimostrare la presunta duplicazione della pena e non ha confutato le risultanze documentali (certificato del Casellario giudiziale) che dimostrano invece che la pena del 05/02/2004 era stata assorbita in continuazione nella sentenza del 30/06/2009 e non è stata computata due volte. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Si è ritenuto che la pena inflitta con la sentenza del 05/02/2004 risultava già compresa, per effetto del principio di continuazione, nella successiva decisione e quindi non poteva essere nuovamente sommata nel cumulo.
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Riferimento alla disciplina delle ipotesi di reato e al vincolo di continuazione tra i reati valutati nella sentenza del Tribunale del 30/06/2009; tali norme spiegano il criterio con cui è stata determinata la pena in continuazione.
art. 76 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena, ma la Corte non ha ritenuto specificamente violato tale articolo dato l'esito documentale sui calcoli di pena.
art. 80 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in rapporto alla modalità di applicazione delle circostanze e del calcolo della pena, senza però fornire elementi idonei a dimostrare l'errore contestato.
art. 663 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente per impugnare il provvedimento di esecuzione; la Cassazione ha giudicato l'impugnazione non autosufficiente e generica rispetto ai documenti comprovanti la correttezza del cumulo.
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 (Schioppo)
Principio richiamato sulla inammissibilità dei motivi di cassazione che lamentino manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione senza trascrivere o allegare gli atti cui si riferiscono; applicato per dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021 (B.)
Richiama l'orientamento sulla necessità di una critica puntuale e motivata degli atti che si contestano; usato per sottolineare la genericità dell'impugnazione.
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione al criterio per la quantificazione della sanzione da infliggere al ricorrente per motivi di inammissibilità (cassa delle ammende), con apertura all'equo apprezzamento quando non sussista colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In ricorso per cassazione è obbligatorio autosostenere le censure: se si contesta la valutazione di documenti decisivi (es. certificato del Casellario giudiziale) occorre allegarli o trascriverli integralmente e spiegare concretamente dove il giudice avrebbe errato.
- Quando si allega una duplicazione di pena nel cumulo, il ricorrente deve individuare e provare con documenti precisi come e dove la pena è stata effettivamente computata due volte; mere affermazioni assertive non sono sufficienti.
- Il giudice dell'esecuzione valuta il cumulo anche in base ai principi di continuazione e alle risultanze del casellario giudiziale; se la pena è stata già assorbita in una sentenza successiva per continuazione, non può essere sottratta nuovamente.
- Le censure sul calcolo della pena (artt. 76, 80 c.p.) richiedono una critica tecnica sul computo e sulla motivazione: indicare la norma violata non basta senza l'esposizione puntuale del conteggio errato.
- In caso di rigetto per inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese e al pagamento di somme a titolo di ammenda; è quindi prudente verificare la completezza e la documentazione dell'impugnazione prima di proporla.
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