Cassazione Penale, Ordinanza n. 12074/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Piacenza ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata con il pubblico ministero per più imputazioni di furto in abitazione aggravato in concorso e di falso in certificazione amministrativa commesso dal privato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, come violazione di legge ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., l'illegalità della pena, sostenendo in sostanza che il trattamento sanzionatorio fosse viziato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha richiamato il principio secondo cui la pena è "illegale" solo quando ecceda i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato; non rilevano, invece, eventuali errori nei passaggi intermedi del calcolo della pena. Ha quindi disposto la declaratoria de plano dell'inammissibilità e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
richiamato come base del patteggiamento applicato dal Tribunale
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
delimita i casi nei quali è proponibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; il motivo sull'illegalità della pena è scrutinabile solo nei limiti previsti dalla norma
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
è il riferimento formale del motivo di ricorso dedotto dall'imputato
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità senza formalità di procedura
artt. 23 e seguenti cod. pen.
richiamati come limiti edittali generali oltre i quali la pena diventa illegale
artt. 65 e 71 e seguenti cod. pen.
richiamati, insieme agli artt. 23 e seguenti c.p., per individuare i limiti edittali generali rilevanti ai fini della legalità della pena
Massime di principio
- Nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento, l'illegalità della pena è deducibile solo quando la pena applicata superi i limiti edittali generali o quelli propri della singola fattispecie di reato.
- Non integra pena illegale, ai fini dell'ammissibilità del ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'eventuale errore commesso nei passaggi intermedi del calcolo della sanzione, se il risultato finale resta entro i limiti legali.
- L'inammissibilità del ricorso che si collochi fuori dei casi consentiti può essere dichiarata de plano, senza formalità procedurali.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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