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Sentenza

Sentenza n. 6724/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione VI) n. 6190/2023

Giustizia amministrativa202404644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 6190/2023, relativa all'ordinanza di demolizione di opere abusive e alle determinazioni sull'indennità di occupazione sine titulo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado erano stati impugnati l'ordine di demolizione di opere abusive n. 12235/2018 del Comune di Anacapri, le determinazioni dirigenziali n. 312 e n. 313 del 26 agosto 2020, concernenti la fissazione dell'indennità mensile dovuta per l'occupazione sine titulo, e gli atti connessi. Il ricorrente aveva dedotto, tra l'altro, la violazione degli artt. 38 della legge n. 47/1985 e 39 della legge n. 724/1994, dei principi di legalità e colpevolezza e degli artt. 6, 7 e 1 del Protocollo n. 1 CEDU; carenza di motivazione e di istruttoria, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e lesione dell'affidamento; illegittimità o nullità derivata; violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 con riferimento all'accertamento dell'inottemperanza e all'individuazione delle aree da acquisire; ulteriori vizi relativi ai presupposti di fatto e di diritto, all'istruttoria, alla ponderazione, al travisamento, allo sviamento e alla manifesta illogicità. Il TAR aveva annullato le determinazioni sull'indennità e dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'ordine di demolizione. In appello l'interessato ha dedotto un unico articolato motivo di error in iudicando, violazione o erronea applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ed eccesso di potere giurisdizionale, chiedendo la riforma della sentenza. Prima della decisione ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del merito dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione dell'appellante di non voler più coltivare il giudizio. Non ha quindi esaminato i motivi d'appello né ha rivalutato la legittimità dell'ordine di demolizione o delle determinazioni sull'indennità di occupazione sine titulo. Le spese del grado di appello sono state compensate tra le parti in ragione della natura e dell'esito complessivo della controversia.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria; il provvedimento non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Norma posta a fondamento delle censure relative all'ordine di demolizione, all'accertamento dell'inottemperanza e all'acquisizione delle aree; il Consiglio di Stato non ne esamina il merito a causa dell'improcedibilità dell'appello.

  • art. 38 legge 47/1985

    Richiamato tra i motivi del ricorso originario in relazione alla disciplina del condono edilizio; non esaminato dal Consiglio di Stato.

  • art. 39 legge 724/1994

    Richiamato tra i motivi del ricorso originario in relazione alla disciplina del condono edilizio; non esaminato dal Consiglio di Stato.

  • art. 3 legge 241/1990

    Richiamato per la censura di carenza di motivazione; non esaminato nel merito dal Consiglio di Stato.

  • art. 21-septies legge 241/1990

    Richiamato per la dedotta nullità degli atti; non esaminato nel merito.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato tra le disposizioni sovranazionali poste a fondamento delle censure originarie; non esaminato.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato tra le disposizioni sovranazionali poste a fondamento delle censure originarie; non esaminato.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato tra le disposizioni sovranazionali poste a fondamento delle censure originarie; non esaminato.

Massime di principio

  • La dichiarazione dell'appellante di non avere più interesse alla coltivazione del merito determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, senza esame dei motivi dedotti.
  • In caso di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando ricorrano giusti motivi desunti dalla natura e dall'esito complessivo della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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