Sentenza n. 194/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione degli effetti - della nota assunta dalla Regione Abruzzo il 19 febbraio 2021 avente ad oggetto “convocazione urgente strutture private accreditate”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 23 febbraio 2021, avente ad oggetto “Schema contratto acquisto prestazioni dell’area territoriale annualità 2020-2021 – inoltro”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 2 marzo 2021, avente ad oggetto “Contratti 2020-2021 – Art. 26- Specialistica ambulatoriale- VDCF ore 18,00 del 03/03/2021”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 8 marzo 2021, avente ad oggetto “Contrattazione 2020-2021 Convocazione Strutture Private”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l’acquisto di prestazioni di fisioterapia intrapresa per l’esercizio 2021; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Se.Gi. Services S.r.l. Unipersonale il 28/2/2022: A) al ricorso pendente iscritto al n. 159/2021, proposto per l'annullamento, previa sospensione degli effetti - della nota assunta dalla Regione Abruzzo il 19 febbraio 2021 avente ad oggetto “convocazione urgente strutture private accreditate”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 23 febbraio 2021, avente ad oggetto “Schema contratto acquisto prestazioni dell'area territoriale annualità 2020-2021 – inoltro”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 2 marzo 2021, avente ad oggetto “Contratti 2020-2021 – Art. 26- Specialistica ambulatoriale- VDCF ore 18,00 del 03/03/2021”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 8 marzo 2021, avente ad oggetto “Contrattazione 2020-2021 Convocazione Strutture Private”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di fisioterapia intrapresa per l'esercizio 2021; B) al I atto di motivi aggiunti proposto per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 16 marzo 2021, recante il n. 153/2021, avente ad oggetto “contrattazione 2020 e 2021: definizione linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate – emergenza Covid”, non comunicata alla ricorrente, né pubblicata sul B.U.R.A.; - della nota prot. RA 0071090/21 assunta il 24 febbraio 2021, avente ad oggetto “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area territoriale – anno 2021. Comunicazioni”, non comunicata alla ricorrente; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo il 19 febbraio 2021 avente ad oggetto “convocazione urgente strutture private accreditate”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 23 febbraio 2021, avente ad oggetto “Schema contratto acquisto prestazioni dell'area territoriale annualità 2020-2021 – inoltro”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 2 marzo 2021, avente ad oggetto “Contratti 2020-2021 – Art. 26- Specialistica ambulatoriale- VDCF ore 18,00 del 03/03/2021”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 8 marzo 2021, avente ad oggetto “Contrattazione 2020-2021 Convocazione Strutture Private”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di fisioterapia intrapresa per l'esercizio 2021; C) al II atto di motivi aggiunti proposto per l'annullamento, in parte qua, della delibera assunta in data 4 agosto 2021, recante il n. 510/2021, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Erogatori privati accreditati per l'assistenza ospedaliera e la specialistica ambulatoriale – provvedimenti in attuazione della DGR n. 153/2021 e della DGR n. 299/2021 – Modifica della DGR 685/2020”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di fisioterapia intrapresa per l'esercizio 2021. nonché per l'esecuzione dell'ordinanza resa dal T.A.R. L'Aquila n. 84/2021. D) al III atto di motivi aggiunti che si propongono per l'annullamento in parte qua della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di fisioterapia per l'esercizio 2022. E) al IV atto di motivi aggiunti che si propongono per l'annullamento in parte qua - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 29 dicembre 2021, recante il n. 922/2021, avente ad oggetto “Erogatori Privati accreditati per la rete di specialistica ambulatoriale accreditata stabilimenti fkt, studi di radiologia, case di cura, studi medici branche a visita: Approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n. 153/2021 – OPGR n. 105/2020 – DGR n. 298/2021”, non comunicata alla ricorrente; - della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di fisioterapia per l'esercizio 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Se.Gi. Services S.r.l. Unipersonale il 21/10/2022: A) al ricorso costà pendente iscritto al n. 159/2021, proposto: per l'annullamento, previa sospensione degli effetti - della nota assunta dalla Regione Abruzzo il 19 febbraio 2021 avente ad oggetto “convocazione urgente strutture private accreditate”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 23 febbraio 2021, avente ad oggetto “Schema contratto acquisto prestazioni dell'area territoriale annualità 2020-2021 – inoltro”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 2 marzo 2021, avente ad oggetto “Contratti 2020-2021 – Art. 26- Specialistica ambulatoriale- VDCF ore 18,00 del 03/03/2021”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 8 marzo 2021, avente ad oggetto “Contrattazione 2020-2021 Convocazione Strutture Private”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di fisioterapia intrapresa per l'esercizio 2021; B) al I atto di motivi aggiunti proposto: per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 16 marzo 2021, recante il n. 153/2021, avente ad oggetto “contrattazione 2020 e 2021: definizione linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate – emergenza Covid”, non comunicata alla ricorrente, né pubblicata sul B.U.R.A.; - della nota prot. RA 0071090/21 assunta il 24 febbraio 2021, avente ad oggetto “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area territoriale – anno 2021. Comunicazioni”, non comunicata alla ricorrente; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo il 19 febbraio 2021 avente ad oggetto “convocazione urgente strutture private accreditate”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 23 febbraio 2021, avente ad oggetto “Schema contratto acquisto prestazioni dell'area territoriale annualità 2020-2021 – inoltro”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 2 marzo 2021, avente ad oggetto “Contratti 2020-2021 – Art. 26- Specialistica ambulatoriale- VDCF ore 18,00 del 03/03/2021”; - della nota assunta dalla Regione Abruzzo in data 8 marzo 2021, avente ad oggetto “Contrattazione 2020-2021 Convocazione Strutture Private”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di fisioterapia intrapresa per l'esercizio 2021; C) al II atto di motivi aggiunti proposto: per l'annullamento, in parte qua, - della delibera assunta in data 4 agosto 2021, recante il n. 510/2021, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Erogatori privati accreditati per l'assistenza ospedaliera e la specialistica ambulatoriale – provvedimenti in attuazione della DGR n. 153/2021 e della DGR n. 299/2021 – Modifica della DGR 685/2020”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di fisioterapia intrapresa per l'esercizio 2021. nonché per l'esecuzione dell'ordinanza resa dal T.A.R. L'Aquila n. 84/2021. D) al III atto di motivi aggiunti che si propongono: per l'annullamento in parte qua - della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, non comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di fisioterapia per l'esercizio 2022; E) al IV atto di motivi aggiunti che si propongono: per l'annullamento in parte qua - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 29 dicembre 2021, recante il n. 922/2021, avente ad oggetto “Erogatori Privati accreditati per la rete di specialistica ambulatoriale accreditata stabilimenti fkt, studi di radiologia, case di cura, studi medici branche a visita: Approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n. 153/2021 – OPGR n. 105/2020 – DGR n. 298/2021”, non comunicata alla ricorrente; - della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di fisioterapia per l'esercizio 2022; F) al V atto di motivi aggiunti che si propongono: per l'annullamento in parte qua - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 31.08.2022, recante il n. 500, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni”, pubblicata sul BURA ordinario n. 39 del 28.09.2022, unitamente alla nota di trasmissione dell'08 settembre 2022, prot. n. 0326477/22; - delle note assunte dalla A.S.L. di Pescara in data 19.05.2022, prot. n. 0068805, ed in data 04.07.2022, prot. n. 0083298/22, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, conosciuti in data 07 ottobre 2022 a seguito di accesso agli atti; - della nota assunta dalla A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila del 22.06.2022, prot. n. 0124115, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti; - della nota assunta dalla A.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti del 10.05.2022, prot. n. 28223U22-CH, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti; - della nota assunta dalla A.S.L. di Teramo del 12.05.2022, prot. n. 0063542, e dei relativi allegati, richiamati nella DGR n. 500/2022, ancorché non conosciuti; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla procedura di negoziazione per l'acquisto di prestazioni di fisioterapia per il biennio 2022-2023. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Se.Gi. Services S.r.l. Unipersonale il 1/2/2023: per l'annullamento in parte qua della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 20 dicembre 2022, recante il n. 806, avente ad oggetto “Contratto per l'acquisto ex art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. di prestazioni sanitarie dell'area specialistica ambulatoriale. Biennio 2022-2023”, comunicata il 22 dicembre 2022, unitamente alla nota di trasmissione del 22 dicembre 2022, prot. n. 0540468/22; - per quanto occorrer possa, della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 16 novembre 2022, recante il n. 684, avente ad oggetto “modifiche introdotte in materia di accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. dalla L. n. 118/2022. Disposizioni”, non comunicata alla ricorrente; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di ammettere la ricorrente alla contrattazione per l'acquisto di prestazioni di fisioterapia per il biennio 2022-2023. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Se.Gi. Services S.r.l. Unipersonale il 27/9/2023: per l'annullamento della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 19.06.2023, recante il n. 344, avente ad oggetto “DGR n. 500/2022 ‘Erogatori privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni'. Modifica”, nella parte in cui ha nuovamente escluso la ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e deliberazioni sui tetti di spesa e sulla contrattualizzazione degli erogatori privati accreditati per prestazioni di fisioterapia, specialistica ambulatoriale e diagnostica, relativi alle annualità 2020-2023
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, accreditata istituzionalmente per la fisioterapia con deliberazione regionale del 2018, ha impugnato le convocazioni e gli atti regionali di avvio e definizione della contrattazione per l'acquisto di prestazioni sanitarie, lamentando di essere stata esclusa in favore degli operatori già contrattualizzati. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 della l.r. Abruzzo n. 32/2007 e dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, nonché difetto di motivazione, carenza istruttoria, illogicità, disparità di trattamento, violazione dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. La società ha sostenuto che l'accreditamento avrebbe dovuto comportare l'ammissione alla negoziazione, che la Regione avesse reiterato illegittimamente i tetti di spesa e bloccato l'ingresso dei nuovi operatori, e che l'esclusione equivalesse a una sospensione dell'accreditamento. Sono state inoltre contestate la DGR n. 510/2021, adottata in riesame dopo l'ordinanza cautelare n. 84/2021, le proroghe dei tetti per il 2022, le DGR nn. 922/2021, 500/2022, 806/2022 e 684/2022, nonché la DGR n. 344/2023, nella parte in cui aveva riallocato risorse a favore di un operatore già contrattualizzato per prestazioni di diagnostica per immagini. La ricorrente ha dedotto, con riguardo a quest'ultima delibera, una disparità di trattamento rispetto all'operatore ammesso alla diagnostica e la violazione dell'art. 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992. Ha chiesto anche la declaratoria dell'obbligo regionale di ammissione alla contrattazione per le annualità interessate e l'esecuzione dell'ordinanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso introduttivo e i sette atti di motivi aggiunti. Ha escluso che l'accreditamento istituzionale determini un automatismo verso la contrattualizzazione: esso attesta l'idoneità qualitativa della struttura, ma non attribuisce un diritto all'accesso al finanziamento pubblico, subordinato alla programmazione regionale, alla definizione del fabbisogno e ai tetti di spesa compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario. La mancata convocazione per il biennio 2020-2021 è stata ritenuta espressione legittima di una priorità riconosciuta agli operatori già inseriti nel sistema, in funzione della continuità dei LEA e del rispetto della spesa storica in una Regione sottoposta a piano di rientro. La mancata comunicazione individuale della DGR n. 153/2021 non è stata considerata viziante, trattandosi di atto generale e programmatorio con effetti meramente riflessi. Quanto alla DGR n. 510/2021, il giudice ha ritenuto effettivamente svolto il riesame imposto in sede cautelare; la trasmissione dello schema contrattuale a tutti gli accreditati non avrebbe comunque creato un'aspettativa qualificata alla remunerazione. La proroga dei tetti di spesa per il 2022 è stata qualificata come misura gestionale necessaria a evitare vuoti assistenziali, non come blocco illegittimo del mercato. È stata ritenuta legittima anche la conclusione postuma della procedura relativa al biennio 2020-2021 e distinta la contrattualizzazione dall'accreditamento, sicché l'esclusione dalla prima non costituisce sospensione del secondo. Le DGR nn. 500/2022 e 806/2022 sono state ritenute coerenti con l'istruttoria tecnica sulla saturazione dell'offerta; l'art. 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992 è stato ritenuto non applicabile ratione temporis in ragione della proroga del termine di adeguamento regionale al 31 marzo 2024. La contestazione della DGR n. 344/2023 è stata respinta perché la riallocazione di risorse a favore di un operatore già contrattualizzato è stata qualificata come rimodulazione interna del budget, senza incremento della spesa né nuova ammissione al circuito dei rimborsi; non sarebbe quindi comparabile con la pretesa di ingresso ex novo della ricorrente. Le note delle ASL sono state ritenute idonee a dimostrare l'adeguatezza dell'offerta e l'assenza di necessità di ulteriori inserimenti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 24.000, oltre accessori, in favore della Regione.
Norme richiamate
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
La contrattualizzazione degli erogatori privati accreditati è subordinata alla programmazione regionale, alla definizione del fabbisogno e alla fissazione dei tetti di spesa; l'accreditamento non attribuisce automaticamente un diritto alla stipula del contratto.
art. 8-quinquies, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992
La disposizione, introdotta dalla legge n. 118/2022, relativa a procedure trasparenti e selettive per gli accordi contrattuali, è stata ritenuta non applicabile ratione temporis agli atti esaminati, in ragione della proroga del termine per l'adeguamento dei sistemi regionali al 31 marzo 2024.
artt. 7 e 8 l.r. Abruzzo n. 32/2007
La disciplina regionale distingue l'accreditamento, quale riconoscimento dell'idoneità della struttura, dalla contrattualizzazione, che dipende dalla programmazione e dalle risorse disponibili; la mancata contrattualizzazione non equivale a sospensione dell'accreditamento.
art. 7, comma 6, l.r. Abruzzo n. 32/2007
L'esclusione dalla negoziazione non integra, di per sé, una sospensione dell'accreditamento, in assenza dei presupposti specifici previsti dalla disposizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa.
Massime di principio
- L'accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata attesta l'idoneità qualitativa e costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'accesso al finanziamento pubblico e alla contrattualizzazione con il Servizio sanitario regionale.
- La contrattualizzazione degli operatori sanitari accreditati presuppone l'esercizio del potere programmatorio regionale, la verifica del fabbisogno prestazionale e la compatibilità con i tetti di spesa e con l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario; l'accreditamento non attribuisce un diritto automatico alla stipula del contratto.
- Nel settore sanitario, la tutela della concorrenza e l'apertura ai nuovi operatori devono essere coordinate con la natura di mercato amministrato del servizio, con la continuità dei LEA e con i vincoli di programmazione e di bilancio; la priorità temporanea agli operatori già contrattualizzati può essere legittima se funzionale a tali esigenze.
- La mancata contrattualizzazione non equivale alla sospensione o alla revoca dell'accreditamento: l'accreditamento riguarda l'idoneità qualitativa della struttura, mentre la contrattualizzazione riguarda l'instaurazione di uno specifico rapporto obbligatorio di fornitura remunerata.
- La trasmissione di uno schema contrattuale a una struttura accreditata, quando l'amministrazione ne escluda espressamente l'effetto negoziale, non crea un'aspettativa qualificata alla remunerazione né un diritto alla contrattualizzazione.
- La riallocazione interna di risorse già assegnate a un operatore contrattualizzato, senza incremento del tetto complessivo e senza nuova ammissione al circuito dei rimborsi, non è necessariamente comparabile con la richiesta di un nuovo operatore di accedere per la prima volta al budget sanitario e non determina, di per sé, disparità di trattamento.
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