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Sentenza

Sentenza n. 355/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 4428/2024 emessa in data 14 ottobre 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano relativa all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/2024. Con sentenza del Tribunale di Milano era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, ed era stato condannato il Ministero all’esecuzione della prestazione e al rimborso delle spese legali. Poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo anche la penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza e la relativa notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione era ancora inadempiente rispetto alla sentenza del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile e notificata al Ministero. Ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza, comprese le statuizioni sulle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che intervenga su istanza del creditore e disponga di ulteriori centoventi giorni per determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata inoltre accolta la richiesta di penalità di mora: l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento dell’Amministrazione o con il trasferimento effettivo del potere al commissario ad acta. La penalità è stata fissata, per ogni giorno di ritardo, al tasso legale vigente, calcolato sul capitale e sulle spese di giudizio, con esclusione degli interessi già maturati, dell’IVA, della CPA e degli altri contributi. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale ulteriore condizione applicabile all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione di obblighi derivanti da pronunce giurisdizionali.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza, aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme, la penalità di mora può essere fissata su richiesta della parte, decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico relativo alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel giudizio presupposto.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata, il creditore può ottenere l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dare piena esecuzione a tutte le statuizioni della sentenza presupposta, comprese quelle relative alle spese legali, entro il termine fissato dal giudice.
  • In caso di persistente inerzia, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, condizionando l’esercizio delle sue funzioni all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte il giudice può disporre un’astreinte decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
  • La penalità di mora può essere calcolata per ogni giorno di ritardo applicando il tasso d’interesse legale al capitale e alle spese di giudizio, con esclusione degli interessi già maturati, dell’IVA, della CPA e degli altri contributi; essa cessa con l’adempimento dell’amministrazione o con il trasferimento effettivo del potere al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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