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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19995/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per più reati. Il ricorso era espressamente limitato al capo d, relativo al delitto di resistenza ai danni di pubblici ufficiali. A sostegno dell'impugnazione si contestava, in sostanza, la riconducibilità della frase rivolta agli operanti - "la prossima volta che vi vedo, vi ammazzo con la pistola" - alla fattispecie incriminatrice ritenuta dai giudici di merito, ma la censura è stata ritenuta generica e priva di idonea confutazione della motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la frase pronunciata dall'imputato aveva un oggettivo contenuto minaccioso e che la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto integrato il delitto contestato; di conseguenza, essendo il ricorso fondato su motivi generici, ne è derivata l'inammissibilità con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ossia condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    è richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a deduzioni generiche e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Una frase rivolta a pubblici ufficiali, avente un chiaro contenuto intimidatorio e minaccioso, può essere sufficiente a integrare il delitto contestato se così valorizzata con motivazione non manifestamente illogica dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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