Cassazione Penale, Ordinanza n. 19995/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per più reati. Il ricorso era espressamente limitato al capo d, relativo al delitto di resistenza ai danni di pubblici ufficiali. A sostegno dell'impugnazione si contestava, in sostanza, la riconducibilità della frase rivolta agli operanti - "la prossima volta che vi vedo, vi ammazzo con la pistola" - alla fattispecie incriminatrice ritenuta dai giudici di merito, ma la censura è stata ritenuta generica e priva di idonea confutazione della motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la frase pronunciata dall'imputato aveva un oggettivo contenuto minaccioso e che la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto integrato il delitto contestato; di conseguenza, essendo il ricorso fondato su motivi generici, ne è derivata l'inammissibilità con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ossia condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
è richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a deduzioni generiche e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Una frase rivolta a pubblici ufficiali, avente un chiaro contenuto intimidatorio e minaccioso, può essere sufficiente a integrare il delitto contestato se così valorizzata con motivazione non manifestamente illogica dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19879/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19885/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19888/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19890/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19891/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19893/2025 del 28/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →