Sentenza n. 1196/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione dell’attività di ristorazione per impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione ispettiva)
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di un’ispezione della Guardia di Finanza, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva disposto la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 81/2008, contestando la presenza di sei lavoratori per i quali non era stata effettuata la comunicazione preventiva. Il provvedimento era stato successivamente revocato lo stesso giorno in cui la società aveva chiesto la revoca, rappresentando di avere regolarizzato il personale e pagato la somma prevista dalla legge. La ricorrente ha chiesto in via principale l’annullamento del provvedimento, la restituzione delle somme versate e il risarcimento del danno; in subordine, ha contestato il computo di due lavoratrici quali lavoratrici irregolari e ha sostenuto che altri quattro soggetti si trovassero nel ristorante soltanto per un colloquio di lavoro. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. 81/2008, richiamando la circolare INL n. 3 del 9 novembre 2021 e sostenendo che le due lavoratrici, in quanto affini dei soci, fossero coadiuvanti familiari non soggette all’obbligo di comunicazione preventiva. Quanto agli altri quattro soggetti, ha prodotto dichiarazioni successive all’ispezione dirette a dimostrare che non svolgessero attività lavorativa. Ha inoltre domandato il risarcimento dei danni corrispondenti alle retribuzioni pagate e alle somme versate per la revoca della sospensione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La domanda di annullamento è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché il provvedimento di sospensione era stato revocato dall’amministrazione il giorno successivo alla sua adozione e aveva comunque esaurito i propri effetti prima della proposizione del ricorso. La domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto, proposta in funzione risarcitoria, è stata esaminata nel merito ma dichiarata infondata. Il giudice ha chiarito che la mera esistenza di un rapporto di parentela o affinità con i soci non qualifica automaticamente il familiare come coadiuvante dell’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis c.c.; occorrono sia l’assenza di un diverso rapporto di lavoro sia lo svolgimento continuativo dell’attività. La società non ha provato la continuità dell’attività delle due lavoratrici e, per una di esse, il verbale ispettivo riportava la dichiarazione di svolgere il proprio lavoro come dipendente presso altro esercizio. Il rapporto è stato quindi ritenuto occasionale e non riconducibile all’ipotesi esonerativa richiamata dalla ricorrente. Quanto agli altri quattro soggetti, il TAR ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dopo l’ispezione, valorizzando il verbale della Guardia di Finanza, assistito dall’efficacia probatoria prevista dall’art. 2700 c.c. Il verbale attestava che i soggetti indossavano grembiuli o divise, svolgevano mansioni tipiche del servizio di ristorazione, ricevevano direttive dal titolare e, in alcuni casi, erano retribuiti in base alle ore lavorate o avevano un orario stabilito. Tali elementi dimostravano la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato soggetti a comunicazione preventiva. L’ITL aveva pertanto legittimamente adottato la sospensione ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 81/2008. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’ingiustizia del danno, essendo risultato legittimo il provvedimento. Le spese sono state poste solidalmente a carico della persona fisica e della società ricorrenti.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. 81/2008
Consente la sospensione dell’attività in presenza dei presupposti relativi all’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione; nel caso concreto, il potere è stato legittimamente esercitato dall’ITL.
art. 14, comma 9, lett. d), d.lgs. 81/2008
Prevede il pagamento della somma necessaria per la revoca del provvedimento di sospensione, insieme alla regolarizzazione dei lavoratori.
art. 230-bis c.c.
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività nella famiglia o nell’impresa familiare.
La qualifica di coadiuvante dell’impresa familiare richiede cumulativamente l’assenza di un diverso rapporto di lavoro e la prestazione continuativa dell’attività; la mera parentela o affinità non è sufficiente.
art. 2700 c.c.
fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti
Il verbale della Guardia di Finanza fa piena prova, nei limiti indicati dalla norma, dei fatti e delle dichiarazioni attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti; il giudice lo ha ritenuto prevalente rispetto alle dichiarazioni rese successivamente all’ispezione.
circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 9 novembre 2021
È stata richiamata dalla ricorrente per sostenere l’esclusione dall’obbligo di comunicazione preventiva dei coadiuvanti familiari, ma non è risultata applicabile in assenza dei presupposti sostanziali dell’impresa familiare.
Massime di principio
- La revoca di un provvedimento amministrativo prima della proposizione del ricorso, con conseguente esaurimento dei suoi effetti, determina la carenza di interesse alla domanda di annullamento, ferma restando la possibilità di esaminare l’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori quando tale interesse sia adeguatamente configurato.
- La mera parentela o affinità con i titolari o soci dell’impresa non esclude l’obbligo di comunicazione preventiva del rapporto di lavoro: per qualificare il familiare come coadiuvante dell’impresa familiare occorrono sia l’assenza di un diverso rapporto di lavoro sia lo svolgimento continuativo dell’attività.
- La presenza di soggetti che, durante un’ispezione, indossano divise o grembiuli, svolgono mansioni organizzate dall’impresa, ricevono direttive e osservano orari o modalità di remunerazione stabiliti dal titolare costituisce elemento idoneo a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato soggetto a comunicazione preventiva.
- Il verbale redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dell’atto e dei fatti e delle dichiarazioni attestati come avvenuti in sua presenza; dichiarazioni difensive formate successivamente all’ispezione possono essere disattese se contrastanti con tali risultanze.
- La legittimità del provvedimento amministrativo esclude il requisito dell’ingiustizia del danno e impedisce l’accoglimento della domanda risarcitoria connessa all’atto.
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