Cassazione Civile, Ordinanza n. 08479/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego implicito di rimborso IVA richiesto dalla curatela di una società dichiarata fallita. Dopo il fallimento, il curatore aveva presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo prefallimentare ex art. 74-bis d.P.R. n. 633 del 1972, indicandovi un credito IVA; in seguito aveva presentato anche il modello di rimborso. L’Agenzia delle entrate aveva opposto silenzio-rifiuto. I giudici tributari di merito avevano negato il rimborso ritenendo, da un lato, che la dichiarazione ex art. 74-bis non fosse idonea a fondare il diritto al rimborso e, dall’altro, che la curatela non avesse provato l’origine e la spettanza del credito, oltre a richiamare la presenza di carichi pendenti. In cassazione la curatela ha dedotto: 1) violazione degli artt. 30, 35 e 74-bis d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la dichiarazione del curatore dovesse essere equiparata alla dichiarazione di cessazione dell’attività e dunque fosse sufficiente a far sorgere il diritto al rimborso; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997, assumendo che l’Amministrazione non potesse fondarsi su carichi pendenti se ormai decaduta dal potere di accertamento, e che semmai tali carichi avrebbero potuto rilevare solo come eventuale compensazione, non come causa ostativa al rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha riconosciuto in astratto che la dichiarazione IVA ex art. 74-bis del curatore, nel caso di fallimento, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione dell’attività e può far sorgere il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA, ma ha ritenuto che il ricorso fosse comunque inammissibile perché non aveva censurato un’autonoma ratio decidendi della CTR: il giudice di merito aveva infatti affermato che, in relazione all’origine del credito, era onere della parte istante provare gli elementi costitutivi del diritto al rimborso, prova che non era stata fornita. Poiché tale ratio non era stata specificamente impugnata, il ricorso non poteva essere accolto. Conseguentemente, la Corte ha disposto l’inammissibilità del ricorso e, per effetto, l’applicazione del doppio contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata attività difensiva dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 74-bis d.P.R. n. 633 del 1972
La dichiarazione del curatore fallimentare per il periodo prefallimentare svolge funzione sostitutiva della dichiarazione di cessazione dell'attività ed è, in astratto, idonea a far sorgere il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA.
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
L'inciso sulla cessazione dell'attività va inteso in senso ampio, consentendo il rimborso dell'IVA a credito quando l'attività sia cessata; nel fallimento il presupposto formale si collega alla dichiarazione ex art. 74-bis.
art. 35 d.P.R. n. 633 del 1972
La dichiarazione di cessazione dell'attività è il presupposto formale ordinario per il rimborso; nel fallimento tale funzione è surrogata dalla dichiarazione del curatore.
art. 2697 c.c.
Spetta al contribuente/istante provare gli elementi costitutivi del credito azionato a rimborso, inclusa l'esistenza del diritto richiesto.
art. 115 c.p.c.
La parte ricorrente invocava il principio di decisione secondo le prove acquisite, ma la Corte ha ritenuto assorbente il difetto di censura della ratio sulla prova del credito.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Il decorso del termine di decadenza per l'accertamento non impedisce, di per sé, all'Amministrazione di contestare in giudizio il credito IVA richiesto a rimborso, se il contribuente non lo dimostra.
art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997
L'eventuale presenza di carichi pendenti non elimina automaticamente il diritto al rimborso; può incidere al più sul piano della compensazione, ma la decisione si fonda comunque sulla mancata prova del credito.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel rimborso dell'eccedenza IVA, la dichiarazione del curatore ex art. 74-bis può sostituire la dichiarazione di cessazione dell'attività e costituire il presupposto formale del diritto al rimborso.
- Il contribuente che chiede il rimborso IVA resta comunque onerato di provare in giudizio l'esistenza e l'origine del credito, quando l'Amministrazione lo contesti specificamente.
- La scadenza dei termini per l'accertamento non equivale a riconoscimento tacito del credito e non esonera il contribuente dall'onere probatorio sul diritto al rimborso.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse non viene specificamente censurata, il ricorso per cassazione è inammissibile.
- La presenza di carichi pendenti o di pretese fiscali ulteriori non integra automaticamente una causa ostativa al rimborso, potendo eventualmente rilevare sul diverso piano della compensazione o del rapporto dare-avere.
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