Cassazione Penale, Ordinanza n. 33443/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione del gravame. La sentenza impugnata, definita in appello con concordato ex art. 599-bis c.p.p., è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente deduceva, in modo ritenuto del tutto generico, un vizio di motivazione per la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e per la qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel patteggiamento/concordato in appello, una volta rinunciati i motivi di appello, il controllo del giudice di secondo grado e le successive doglianze in cassazione restano limitati ai profili non oggetto di rinuncia; sono pertanto inammissibili le censure che investono motivi rinunciati, il mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i meri vizi di determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto, il ricorso non attingeva profili ammissibili secondo tale schema e risultava dunque manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello, il giudice di secondo grado decide sulla base della richiesta formulata dalle parti e, dopo la rinuncia ai motivi di appello, il controllo resta circoscritto ai profili non rinunciati.
art. 129 c.p.p.
La Corte ribadisce che, in sede di concordato in appello, non è necessario motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando l'impugnazione sia stata definita sulla base della rinuncia ai motivi.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso in presenza di manifesta infondatezza o carenza di specificità nei casi trattati.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017
Ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello, rendendo applicabile l'istituto del concordato ex art. 599-bis c.p.p.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono invece scrutinabili le doglianze su motivi di appello rinunciati.
- In sede di ricorso contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, non sussiste un obbligo di motivazione del giudice di secondo grado sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.
- Sono inammissibili le censure che attaccano la determinazione della pena quando non deducano una reale illegalità della sanzione, ossia una pena fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge.
- La manifesta infondatezza del ricorso consente la declaratoria di inammissibilità de plano e giustifica la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, ove siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione del gravame.
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