Sentenza del 01/12/2021 n. 37662 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia contro la decisione di primo grado che annullava avvisi di accertamento basati sul redditometro per gli anni 2007 e 2008. Il contribuente contestava: 1) l'introduzione in sede d'appello, non prevista nell'avviso di accertamento, di una voce di spesa/investimento pari a Euro 61.148,00 (violazione del divieto di nuove domande in appello ex D.Lgs. 546/1992, art.57); 2) la motivazione apparente e sommaria del giudice d'appello che aveva ritenuto insufficienti le prove documentali fornite per dimostrare minori spese di gestione di autovetture e imbarcazioni rispetto ai valori presunti dal redditometro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la Commissione regionale ha preso in considerazione, aumentando il reddito accertato, una spesa di Euro 61.148,00 introdotta dall'Ufficio solo con l'atto d'appello e non presente nell'avviso di accertamento, configurando l'ammissione di una domanda nuova illegittima ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, art.57. Ha altresì ritenuto fondato il secondo motivo: la motivazione della Commissione regionale è apparsa meramente apparente e non ha dato adeguato e analitico esame della copiosa documentazione prodotta dal contribuente sulle spese per auto e imbarcazioni, in violazione dei principi che regolano l'esame probatorio nel redditometro. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui è demandato di riesaminare anche le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992
Impone il divieto di introdurre in appello domande nuove rispetto a quelle contenute nell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto che l'imputazione di spesa di Euro 61.148,00, avvenuta solo con l'atto d'appello, violi tale divieto.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5
Limiti del sindacato in Cassazione: vizio di motivazione deducibile nei casi di motivazione assente, apparente o contraddittoria; la Corte ha applicato la versione aggiornata (dopo D.L. n.83/2012) per valutare la manifestità della motivazione apparente della sentenza di merito.
D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012
art. 54 (riformulazione art. 360 c.p.c.)
Ha ristretto il sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte ha precisato i limiti del controllo esercitabile in cassazione sulle censure di motivazione.
Costituzione
Garantisce il minimo costituzionale della motivazione delle sentenze; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Commissione regionale fosse apparente e quindi non rispettosa del minimo richiesto.
D.P.R. n. 600 del 1973
art. 38 (e richiamo all'art. 2 nella versione ratione temporis)
Regola l'accertamento sintetico (redditometro): la disponibilità di beni costituisce presunzione legale di capacità contributiva; l'Amministrazione non deve fornire ulteriori prove oltre agli elementi-indice, mentre il contribuente ha l'onere di dimostrare l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto.
Decreti ministeriali (redditometro)
decreti 10 settembre e 19 novembre 1992
Fissano i parametri-statistici (indici di capacità contributiva) utilizzati per la determinazione sintetica del reddito; la Corte ha confermato che tali parametri dispensano l'Amministrazione da ulteriori prove circa l'esistenza dei fattori-indice.
Codice civile
Riferimento alla presunzione legale: la disponibilità di certi beni implica presunzione di capacità contributiva.
Codice civile
Richiamato per la nozione di presunzioni e per sottolineare che anche un elemento unico, preciso e grave può fondare convinzione probatoria.
Massime di principio
- Non possono essere assunte a fondamento del reddito del contribuente voci di spesa o investimenti introdotti dall'Amministrazione solo in sede d'appello se non risultano dagli atti di accertamento: ciò configura l'introduzione di una 'domanda nuova' vietata (D.Lgs. 546/1992, art.57).
- Nel redditometro l'onere probatorio principale è invertito: l'Ufficio dimostra la disponibilità dei fattori-indice (beni), e il contribuente deve provare la provenienza non reddituale o la minore entità del reddito; tuttavia, se il contribuente produce documentazione, il giudice deve esaminarla analiticamente e motivare adeguatamente il rigetto.
- La Corte deve motivare con un esame logico-giuridico che renda percepibili le ragioni della decisione; una motivazione meramente apodittica o superficiale è 'apparente' e legittima la cassazione per vizio di motivazione quando l'esame documentale risulti insufficiente o assente.
- Il giudice d'appello non può limitarsi a formule generiche per respingere la documentazione del contribuente (es. dichiarare che è 'soggettiva' o 'incompleta') senza indicare quali elementi specifici sono ritenuti carenti e perché.
- Se la somma delle disponibilità/delle spese documentate dal contribuente eccede il reddito sintetico determinato dall'Ufficio, il giudice deve annullare la rettifica; ogni operazione numerica che muti il contenuto dell'avviso (es. aggiungendo voci nuove) richiede che tali voci siano regolarmente contestate nell'atto impositivo.
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