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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00507/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il processo, rilevando che era stata depositata domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018 e che, decorso ampiamente il termine del 31 dicembre 2020 senza istanza di trattazione, il giudizio doveva essere dichiarato estinto. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo decreto-legge.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un soggetto fisico, quale socio di una s.r.l., per IRES, IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2007, sul presupposto di redditi derivanti dalla distribuzione di utili extra bilancio. La CTR dell'Emilia Romagna aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo l'appello del contribuente, anche in ragione dell'accoglimento, nella medesima udienza, del ricorso della società. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha anche proposto ricorso incidentale; successivamente ha depositato memoria allegando domanda di definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, con relativa prova del versamento, chiedendo inoltre la riunione con altri giudizi collegati. La Corte, preso atto della documentazione e del decorso del termine del 31 dicembre 2020 senza istanza di trattazione, ha rilevato la sopravvenuta estinzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 6 D.L. 119/2018

    domanda di definizione lite ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018 conv. in l. 136/2018

    La presentazione della domanda di definizione agevolata della lite, unitamente al relativo versamento, rileva ai fini dell'estinzione del processo quando sia decorso il termine previsto senza istanza di trattazione.

  • L. 136/2018

    La norma di conversione viene richiamata come base della disciplina della definizione agevolata della lite tributaria.

  • art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018

    le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate

    Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate in caso di estinzione del processo per definizione della lite.

Massime di principio

  • Quando risulta depositata una valida domanda di definizione agevolata della lite tributaria e sono rispettati i presupposti temporali previsti dalla legge, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • L'estinzione del processo per definizione della lite comporta che le spese seguano la regola speciale dettata dalla disciplina agevolativa, restando a carico delle parti che le hanno anticipate.
  • La sopravvenuta estinzione del giudizio rende non necessaria la decisione sui motivi di ricorso, che restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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