Cassazione Civile, Sentenza n. 420/2020 del 14/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, che svolgeva in regime di deposito fiscale attività di trasformazione di alcol etilico, aveva acquistato presso un ufficio doganale contrassegni di Stato da applicare agli alcolici destinati a una distilleria in Scozia. Durante il trasporto un plico fu manomesso e andarono perduti 23.760 contrassegni. Poiché la società non consentì l’incameramento della cauzione prestata, l’Agenzia emise un avviso di pagamento per il valore dei contrassegni mancanti. La società impugnò l’avviso sostenendo che l’incameramento avesse natura sanzionatoria e invocando l’abbuono d’imposta previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 504/1995. Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sede di Brescia, con sentenza depositata il 17 luglio 2014, accolse l’appello, ritenendo applicabile l’abbuono in caso di furto tempestivamente denunciato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: col primo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che la disposizione riguarda la perdita o distruzione dei prodotti e non la sottrazione dei soli contrassegni; il secondo motivo, proposto in via subordinata, non è esaminato perché assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo. Ha precisato che, finché i contrassegni non sono apposti sui prodotti, la loro sottrazione non determina immissione in consumo e l’accisa sui prodotti non è ancora esigibile; l’art. 4 del d.lgs. n. 504/1995, relativo all’abbuono per perdita irrimediabile o distruzione totale dei prodotti in regime sospensivo, non disciplina invece la scomparsa dei contrassegni. Ha inoltre ritenuto che l’art. 13, comma 5, del medesimo decreto pone a carico dell’acquirente la responsabilità finanziaria per i contrassegni mancanti, mediante incameramento della cauzione, e che tale importo non costituisce una sanzione. La Corte ha quindi cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’impugnazione originaria della società. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Tutte le spese sono state compensate per la mancanza di precedenti di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Nè si attaglia al caso il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4, che si riferisce all’abbuono dell’imposta, ossia all’estinzione dell’obbligazione nonostante l’immissione in consumo, in caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo.
L’abbuono previsto dalla disposizione riguarda la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti in regime sospensivo e non si estende alla sottrazione dei soli contrassegni fiscali.
art. 13, comma 5, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Quel che ha a oggetto la norma, dunque, è “l’importo dei diritti di accisa” (così si esprime la Corte di giustizia in causa C494/04, cit., punto 46), non già, come vorrebbe la controricorrente, l’irrogazione di una sanzione, in relazione alla quale invoca la non punibilità.
La previsione sull’incameramento della cauzione per i contrassegni mancanti attiene all’importo dei diritti di accisa e comporta la responsabilità finanziaria dell’acquirente, senza configurare l’irrogazione di una sanzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 4, sostenendo che la norma non sia applicabile nel caso in esame, in cui oggetto di furto sono stati i soli contrassegni e non già i prodotti.
La disposizione è indicata quale base processuale della censura di violazione o falsa applicazione di legge, accolta dalla Corte.
Massime di principio
- La sottrazione di contrassegni fiscali non ancora apposti sui prodotti soggetti ad accisa non determina l’immissione in consumo dei prodotti e, quindi, non rende esigibile la relativa accisa; il diritto d’accisa può sorgere successivamente, quando i prodotti siano immessi in consumo.
- L’abbuono previsto per la perdita irrimediabile o la distruzione totale di prodotti in regime sospensivo non si applica alla perdita o sottrazione dei soli contrassegni fiscali.
- La disciplina che prevede l’incameramento della cauzione per i contrassegni fiscali mancanti pone a carico dell’acquirente la responsabilità finanziaria per il loro valore e non configura una sanzione.
- È legittimo porre a carico dell’acquirente il rischio economico della perdita dei contrassegni fiscali, senza prevederne il rimborso sulla sola comunicazione della perdita, anche al fine di prevenire abusi e frodi.
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