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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27921/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza e di indagini bancarie svolte ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'Ufficio notificava a una società un avviso di accertamento per l'anno 2013, recuperando Ires, Irap e Iva sulla base di movimentazioni rilevate sui conti personali del legale rappresentante/socio. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello dell'Agenzia, rilevando che non era spiegato perché i movimenti bancari del conto personale dell'amministratore dovessero essere imputati alla società, in mancanza di elementi sulla ristretta base partecipativa, e comunque che la documentazione prodotta in giudizio giustificava le singole operazioni o ne escludeva la rilevanza reddituale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifiche censure d'appello; 2) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e violazione delle norme processuali sulla motivazione, assumendo che il giudice di appello non avesse considerato la base dell'accertamento né le singole operazioni bancarie; 3) violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 per cattiva applicazione della disciplina delle indagini bancarie, sostenendo che i forti legami tra socio e società, l'attività svolta e l'omessa contabilità giustificassero l'imputazione dei movimenti al reddito sociale.

La decisione

La Corte ha verificato preliminarmente la regolarità della notificazione del ricorso e ha ritenuto efficace la notifica a mezzo PEC eseguita presso il difensore costituito nel primo grado, applicando il principio per cui, nel processo tributario, il domicilio eletto o dichiarato nel primo grado vale anche per i gradi successivi. Nel merito, ha ritenuto infondati o inammissibili i primi due motivi: non vi era omessa pronuncia, perché la sentenza di appello conteneva un chiaro contenuto decisorio; non vi era neppure motivazione apparente, poiché la CTR aveva esplicitato le ragioni per cui i movimenti dei conti del socio non potevano essere automaticamente imputati alla società e aveva esaminato la documentazione giustificativa di alcune operazioni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non coglieva la ratio della decisione impugnata, che si fondava sull'assenza di riscontri oggettivi per riferire alla società i movimenti del conto del socio/amministratore e, in parte, sulla giustificazione o irrilevanza di specifiche operazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Norme richiamate

  • art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le indagini bancarie possono fondare la ricostruzione del reddito, ma resta necessario che l'Ufficio colleghi i movimenti riscontrati al soggetto accertato secondo elementi oggettivi e che la prova contraria del contribuente venga valutata sulle singole operazioni.

  • art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento fondato su indagini bancarie non coincide necessariamente con l'accertamento induttivo puro, che l'Amministrazione avrebbe potuto scegliere quale diverso strumento ricostruttivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto la decisione su un capo autonomo di domanda o eccezione; non basta la mancata confutazione di tutte le argomentazioni difensive.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale è configurabile solo quando la sentenza sia affetta da nullità per omessa pronuncia o motivazione solo apparente, non quando vi sia una decisione comunque intellegibile.

  • art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria, quale parametro del processo tributario.

  • art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione comprensibile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se meramente grafica o mancante nel suo nucleo minimo; la sentenza impugnata è stata ritenuta sufficientemente motivata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Norma richiamata in tema di requisiti della motivazione, ritenuti rispettati dalla sentenza di merito.

  • artt. 16 e 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario le notificazioni vanno eseguite al domicilio eletto o, in mancanza, alla residenza o sede dichiarata; tale indicazione conserva efficacia anche nei gradi successivi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il domicilio eletto o dichiarato nel primo grado è efficace anche per i successivi gradi di giudizio, salvo specifiche irregolarità che non incidano sulla validità già raggiunta dalla prima notifica.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice ometta completamente di decidere su un capo autonomo di domanda o di eccezione; non ricorre se la decisione, pur sintetica, rechi una statuizione incompatibile con la pretesa della parte.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi il nucleo minimo argomentativo idoneo a rendere percepibile il percorso decisionale; non è tale la motivazione ritenuta semplicemente errata o non condivisibile.
  • In tema di indagini bancarie, l'Ufficio non può limitarsi a richiamare la disponibilità di conti riconducibili a soggetti legati al contribuente, ma deve fornire un quadro fattuale oggettivo che consenta di imputare i movimenti al reddito accertato; il contribuente può vincere la presunzione con idonea prova contraria sulle singole operazioni.
  • La censura di violazione di legge in materia di accertamenti bancari è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica generica delle valutazioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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