Cassazione Civile, Ordinanza n. 27921/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza e di indagini bancarie svolte ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'Ufficio notificava a una società un avviso di accertamento per l'anno 2013, recuperando Ires, Irap e Iva sulla base di movimentazioni rilevate sui conti personali del legale rappresentante/socio. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello dell'Agenzia, rilevando che non era spiegato perché i movimenti bancari del conto personale dell'amministratore dovessero essere imputati alla società, in mancanza di elementi sulla ristretta base partecipativa, e comunque che la documentazione prodotta in giudizio giustificava le singole operazioni o ne escludeva la rilevanza reddituale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifiche censure d'appello; 2) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e violazione delle norme processuali sulla motivazione, assumendo che il giudice di appello non avesse considerato la base dell'accertamento né le singole operazioni bancarie; 3) violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 per cattiva applicazione della disciplina delle indagini bancarie, sostenendo che i forti legami tra socio e società, l'attività svolta e l'omessa contabilità giustificassero l'imputazione dei movimenti al reddito sociale.
La decisione
La Corte ha verificato preliminarmente la regolarità della notificazione del ricorso e ha ritenuto efficace la notifica a mezzo PEC eseguita presso il difensore costituito nel primo grado, applicando il principio per cui, nel processo tributario, il domicilio eletto o dichiarato nel primo grado vale anche per i gradi successivi. Nel merito, ha ritenuto infondati o inammissibili i primi due motivi: non vi era omessa pronuncia, perché la sentenza di appello conteneva un chiaro contenuto decisorio; non vi era neppure motivazione apparente, poiché la CTR aveva esplicitato le ragioni per cui i movimenti dei conti del socio non potevano essere automaticamente imputati alla società e aveva esaminato la documentazione giustificativa di alcune operazioni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non coglieva la ratio della decisione impugnata, che si fondava sull'assenza di riscontri oggettivi per riferire alla società i movimenti del conto del socio/amministratore e, in parte, sulla giustificazione o irrilevanza di specifiche operazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Norme richiamate
art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le indagini bancarie possono fondare la ricostruzione del reddito, ma resta necessario che l'Ufficio colleghi i movimenti riscontrati al soggetto accertato secondo elementi oggettivi e che la prova contraria del contribuente venga valutata sulle singole operazioni.
art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973
L'accertamento fondato su indagini bancarie non coincide necessariamente con l'accertamento induttivo puro, che l'Amministrazione avrebbe potuto scegliere quale diverso strumento ricostruttivo.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto la decisione su un capo autonomo di domanda o eccezione; non basta la mancata confutazione di tutte le argomentazioni difensive.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale è configurabile solo quando la sentenza sia affetta da nullità per omessa pronuncia o motivazione solo apparente, non quando vi sia una decisione comunque intellegibile.
art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria, quale parametro del processo tributario.
art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione comprensibile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se meramente grafica o mancante nel suo nucleo minimo; la sentenza impugnata è stata ritenuta sufficientemente motivata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Norma richiamata in tema di requisiti della motivazione, ritenuti rispettati dalla sentenza di merito.
artt. 16 e 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario le notificazioni vanno eseguite al domicilio eletto o, in mancanza, alla residenza o sede dichiarata; tale indicazione conserva efficacia anche nei gradi successivi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il domicilio eletto o dichiarato nel primo grado è efficace anche per i successivi gradi di giudizio, salvo specifiche irregolarità che non incidano sulla validità già raggiunta dalla prima notifica.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice ometta completamente di decidere su un capo autonomo di domanda o di eccezione; non ricorre se la decisione, pur sintetica, rechi una statuizione incompatibile con la pretesa della parte.
- La motivazione è apparente solo quando manchi il nucleo minimo argomentativo idoneo a rendere percepibile il percorso decisionale; non è tale la motivazione ritenuta semplicemente errata o non condivisibile.
- In tema di indagini bancarie, l'Ufficio non può limitarsi a richiamare la disponibilità di conti riconducibili a soggetti legati al contribuente, ma deve fornire un quadro fattuale oggettivo che consenta di imputare i movimenti al reddito accertato; il contribuente può vincere la presunzione con idonea prova contraria sulle singole operazioni.
- La censura di violazione di legge in materia di accertamenti bancari è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica generica delle valutazioni di merito.
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