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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20664/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto aveva ottenuto un decreto ingiuntivo di euro 8.000 sulla base di una scrittura privata ricognitiva di debito nei confronti di una società e di un'altra società. L'opposizione proposta dalla società ricorrente era stata rigettata in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società proponeva ricorso con quattro motivi, ma la Corte non è entrata nell'esame dei motivi perché ha rilevato un vizio processuale preliminare: mancava la prova della regolare notificazione del ricorso all'intimato. La ricorrente sosteneva di aver notificato via PEC, ma non aveva depositato le ricevute telematiche di accettazione e consegna in formato idoneo (.eml o .msg) né aveva allegato l'impossibilità di produrre la prova con modalità telematiche. La Corte ha quindi ritenuto che la prova della notifica non fosse stata validamente fornita e che non fosse possibile assegnare un termine per rinnovare o integrare il deposito ex art. 291 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, quando la notificazione del ricorso per cassazione avviene via PEC, la prova del suo perfezionamento deve essere depositata telematicamente con le ricevute di accettazione e consegna nel formato richiesto, salvo comprovata impossibilità. In difetto di tale produzione, e in assenza di costituzione dell'intimato, il ricorso è inammissibile e non può essere rimesso in termine ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso le spese perché l'intimato non ha svolto difese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68

    La ricevuta telematica di avvenuta consegna è la prova rilevante del perfezionamento della notificazione a mezzo PEC.

  • art. 9, legge 21 gennaio 1994 n. 53

    Per la notifica a mezzo PEC la prova va fornita mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna; la produzione analogica è ammessa solo se è impossibile la produzione telematica.

  • art. 9, comma 1-bis, legge 21 gennaio 1994 n. 53

    In caso di impossibilità di produzione telematica, è consentito depositare copia analogica del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute, munita di attestazione di conformità ai documenti informatici.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo solo se la prova della tempestiva consegna è desumibile aliunde.

  • art. 291 c.p.c.

    Non è applicabile quando manca la prova del perfezionamento della notificazione e il procedimento notificatorio è incompleto; non può disporsi un nuovo termine per integrare il deposito della prova mancante.

  • art. 372 c.p.c.

    La prova del perfezionamento della notificazione può essere prodotta fino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale, ma deve comunque essere ritualmente depositata.

  • art. 379 c.p.c.

    Richiamato come termine ultimo, prima dell'inizio della relazione, per la produzione dell'avviso di ricevimento o della prova equivalente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato quale momento processuale fino al quale può essere prodotta la prova della notifica del ricorso, prima dell'adunanza camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha escluso la condanna per responsabilità aggravata perché l'inammissibilità è stata pronunciata per ragioni diverse da quelle della proposta di definizione accelerata.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso per cassazione è eseguita via PEC, la prova del suo perfezionamento deve essere fornita con il deposito telematico delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna nei formati informatici prescritti, salvo che sia specificamente allegata e dimostrata l'impossibilità di tale deposito.
  • La produzione di una mera copia analogica della ricevuta PEC, ancorché asseverata come conforme, non è sufficiente se non ricorre la condizione dell'impossibilità della produzione telematica prevista dalla legge.
  • La mancata produzione della prova del perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione, in assenza di costituzione dell'intimato, determina l'inammissibilità del ricorso e non consente la rimessione in termini ex art. 291 c.p.c., perché il vizio riguarda un'attività notificatoria incompleta e non sanabile con rinnovazione.
  • La prova del completamento della notificazione, quando manca agli atti, può essere depositata sino all'udienza o all'adunanza camerale nei limiti processuali previsti, ma deve riguardare la dimostrazione del perfezionamento e non può essere surrogata da produzioni irrituali.
  • L'inammissibilità del ricorso per ragioni processuali preliminari assorbe l'esame dei motivi di merito e comporta, se ne ricorrono i presupposti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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