Sentenza n. 759/2026 - Genova, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del consiglio di classe di non ammissione dello studente alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dal consiglio di classe nella seduta dell’8 giugno 2022, con il quale lo studente non era stato ammesso alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e conseguenti, incluso il piano dell’offerta formativa nella parte in cui non indicava i criteri di ammissione alla classe successiva. Nel corso del giudizio erano state respinte sia la richiesta di misure cautelari monocratiche sia l’istanza cautelare collegiale di sospensione dell’efficacia del provvedimento. In seguito, la parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente. Il Collegio ha precisato che l’atto, pur qualificato come rinuncia, non costituiva una rinuncia rituale perché non era stato notificato alla parte resistente; tuttavia, poteva essere valutato ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. ai fini della dichiarazione di improcedibilità prevista dall’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate nei confronti del Ministero dell’Istruzione, in considerazione dell’assenza di difese successive all’adozione dell’ordinanza cautelare; nulla è stato disposto a titolo di spese nei confronti dell’Istituto scolastico non costituito.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
Una dichiarazione della parte ricorrente non qualificabile come rinuncia rituale può comunque essere valutata dal giudice ai fini della verifica della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la celebrazione da remoto dell’udienza straordinaria.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Impone l’oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti interessati in caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata alla parte resistente non integra una rinuncia rituale, ma può essere valutata dal giudice quale manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse ai fini della declaratoria di improcedibilità.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., anche quando la parte abbia formalmente qualificato il proprio atto come rinuncia.
- La regolazione delle spese può essere compensata quando, dopo l’adozione della decisione cautelare, non risultino ulteriori difese dell’amministrazione resistente; nei confronti della parte non costituita non sono liquidate spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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