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Sentenza

Sentenza n. 212/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione Seconda, che aveva respinto il ricorso contro il diniego unitario di condono edilizio relativo a un appartamento al primo piano e a un magazzino al piano terra

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un'istanza di condono edilizio presentata nel 1987 per la totalità delle opere abusive realizzate in un edificio: l'ampliamento del magazzino al piano terra e la realizzazione di un appartamento al primo piano. Dopo il frazionamento della proprietà, la proprietaria della nuda proprietà dell'appartamento ha impugnato il provvedimento comunale del 30 aprile 2019, che aveva rigettato integralmente l'istanza sulla base di un parere negativo riferito esclusivamente al piano terra. Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo applicabile il divieto di sanatoria parziale e affermando che non vi fossero evidenze della condonabilità del magazzino. In appello sono stati dedotti: violazione degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del parallelo giudizio promosso dal proprietario del magazzino; travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e omessa valutazione della documentazione, in particolare della nota dell'Ufficio Città Storica del 6 aprile 2018, che aveva superato il precedente parere negativo; erronea applicazione del divieto di sanatoria parziale, poiché l'istanza originaria riguardava unitariamente tutte le opere dell'edificio e il successivo frazionamento della proprietà non ne modificava la natura; violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, per motivazione apparente, omessa considerazione delle osservazioni della proprietaria e mancata confutazione delle stesse nel provvedimento finale.

La decisione

Il CGARS ha accolto integralmente l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto fondata la censura processuale, poiché il giudizio sulla condonabilità del piano terra costituiva antecedente logico-giuridico della decisione relativa all'appartamento e imponeva la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., richiamato dall'art. 79 c.p.a., al fine di evitare giudicati contrastanti. Ha inoltre rilevato che il TAR aveva omesso di esaminare documenti decisivi, incorrendo in travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Il divieto di sanatoria parziale è stato ritenuto non applicabile: esso impedisce il frazionamento artificioso di un intervento unitario, ma non opera quando l'istanza originaria riguardi già l'insieme delle opere e il successivo frazionamento riguardi soltanto la proprietà. Il diniego è stato altresì ritenuto illegittimo per motivazione apparente e violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché l'amministrazione non aveva considerato né confutato specificamente le osservazioni della proprietaria. Il ricorso di primo grado è stato quindi accolto, con annullamento del diniego e degli atti connessi e obbligo dell'amministrazione di riesaminare l'istanza conformandosi ai principi della decisione. Il Comune di Palermo è stato condannato alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Consente l'applicazione del rinvio alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili; nel caso concreto fonda l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c. al processo amministrativo.

  • art. 295 c.p.c.

    Impone la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipenda dalla definizione di un'altra causa costituente antecedente logico-giuridico, per evitare il rischio di giudicati contrastanti.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione in appello delle censure assorbite in primo grado.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione effettiva del provvedimento; il diniego è illegittimo quando si limita a un rinvio generico a una disposizione normativa senza spiegare la ragione ostativa all'accoglimento dell'istanza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nel procedimento di condono edilizio l'amministrazione deve comunicare compiutamente i motivi ostativi e, nel provvedimento finale negativo, esaminare e confutare specificamente le osservazioni dell'interessato.

  • L. 47/1985

    Costituisce la disciplina in base alla quale è stata presentata l'istanza di condono edilizio del 1987.

  • art. 2 l. 662/1996

    Il richiamo generico a tale disposizione nel diniego non è sufficiente a integrare una motivazione adeguata, se non vengono esplicitate le ragioni per cui essa impedirebbe l'accoglimento dell'istanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, la base dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • Quando la decisione di un giudizio amministrativo dipende in modo diretto e necessario dalla definizione di un'altra causa avente a oggetto il medesimo atto o un suo presupposto logico-giuridico, il giudice deve sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile tramite l'art. 79 c.p.a., per evitare il rischio di giudicati contrastanti.
  • Il divieto di sanatoria parziale impedisce il frazionamento artificioso di un intervento edilizio unitario, ma non si applica quando l'istanza originaria sia stata presentata unitariamente per tutte le opere abusive e il successivo frazionamento riguardi soltanto la titolarità delle unità immobiliari.
  • L'amministrazione non può fondare il diniego di condono su un presupposto di fatto smentito dalla documentazione acquisita né omettere l'esame di elementi istruttori decisivi; tale omissione integra travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
  • Nel procedimento di condono edilizio, l'art. 10-bis l. 241/1990 impone all'amministrazione di esaminare specificamente le osservazioni del privato e di confutarle puntualmente nel provvedimento finale qualora intenda confermare il diniego.
  • Una motivazione che richiami genericamente una disposizione normativa senza esplicitare il concreto rapporto tra la norma e la domanda del privato è apparente e non soddisfa l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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