Sentenza n. 1675/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del decreto di diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca il 2 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, richiesto per svolgere mansioni di saldatrice presso un’azienda con sede a Bergamo. Il diniego era motivato dall’esistenza di ragionevoli dubbi sullo scopo del viaggio e di un possibile rischio migratorio, desunti dal fatto che la ricorrente aveva richiesto, nei mesi successivi al rilascio del nulla osta, un ulteriore visto Schengen. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della motivazione, sostenendo che tale circostanza non fosse sufficiente a fondare il rischio migratorio e che la richiesta del visto Schengen fosse giustificata dalla necessità di accompagnare la madre in Svizzera, per visitare il fratello residente in quel Paese e sottoporla ad accertamenti medici. Sono state inoltre contestate le ulteriori argomentazioni contenute nella relazione della sede diplomatica, relative al precedente diniego del visto Schengen e alla presunta incompatibilità tra il genere femminile della ricorrente e lo svolgimento del lavoro di saldatrice. È stata infine considerata la sospensione del nulla osta e la mancata espressa conferma da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024 e del d.m. 25 febbraio 2025 n. 4151/89/bis.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ravvisato eccesso di potere perché la richiesta di un ulteriore visto Schengen, peraltro di breve durata, era da sola insufficiente a far sorgere un sospetto di rischio migratorio, soprattutto alla luce della spiegazione fornita dalla ricorrente circa l’accompagnamento della madre in Svizzera. Ha ritenuto irrilevante il precedente rifiuto del visto Schengen, non essendo stati indicati elementi specifici idonei a trasferire le ragioni di quel diniego sulla nuova domanda. Ha inoltre giudicato irragionevole l’argomento relativo allo svolgimento del lavoro di saldatrice da parte di una donna, non emergendo ragioni ostative connesse al genere. La sospensione del nulla osta e l’assenza di conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione sono state ritenute irrilevanti ai fini della decisione, poiché il diniego del visto può aver inciso sull’inerzia dello Sportello, il cui intervento potrà essere sollecitato nel procedimento di riesame. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 145/2024
La sospensione del nulla osta e la necessità della conferma da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione sono state ritenute non ostative alla decisione di annullamento del diniego, potendo la conferma essere sollecitata nel procedimento di riesame.
d.m. 25 febbraio 2025 n. 4151/89/bis
Il riferimento alla conferma del nulla osta da parte dello Sportello Unico è stato ritenuto irrilevante nel giudizio, in ragione del collegamento tra il procedimento di rilascio del visto e quello relativo al nulla osta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento, insieme al GDPR, dell’ordine di oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego di un visto d’ingresso per lavoro subordinato non può fondarsi sul solo fatto che il richiedente abbia presentato, dopo il rilascio del nulla osta, una domanda per un ulteriore visto Schengen di breve durata, se tale circostanza non è corroborata da specifici elementi idonei a dimostrare lo scopo illecito del viaggio o un concreto rischio migratorio.
- La motivazione del diniego di un visto deve considerare e valutare le spiegazioni fornite dall’interessato sulle circostanze poste a fondamento del sospetto di rischio migratorio; una motivazione che le ignori o le superi senza adeguata confutazione è viziata da eccesso di potere.
- Il precedente diniego di un visto Schengen non può essere automaticamente utilizzato per giustificare il diniego di una successiva domanda, se l’amministrazione non indica gli elementi specifici che rendono pertinenti, anche nella nuova procedura, le ragioni del precedente provvedimento negativo.
- È irragionevole fondare il diniego di un visto di lavoro sull’asserita incompatibilità tra il genere del richiedente e lo svolgimento di una determinata mansione, in assenza di concrete ragioni ostative previste dall’ordinamento o connesse alle effettive condizioni lavorative.
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